Violazioni dei regolamenti comunali in materia di abbandono di rifiuti o errato conferimento degli stessi

E’ stata presentata al comune di San Vincenzo, in data 22 Luglio, la proposta che vorrebbe aiutare a limitare gli errori dei cittadini che poco osservano le buone pratiche in termini di rifiuti nella differenziazione e nel relativo abbandono.

La proposta è stata illustrata all’Assessore Antonio Russo, incaricato per “Lavori pubblici, Ambiente e Porto” al Comune di San Vincenzo.

Il testo si appella ai decreti e norme che si prefiggono lo scopo di regolamentare l’abbandono e conferimento errato di rifiuti provenienti sia da attività domestiche che non domestiche del territorio Comunale ai sensi della legge.

Il costo in termini di ambiente, salute per i cittadini, dispendio di energia e risorse, decoro del Paese, ricade sempre sulla comunità, quindi in base all’articolazione di legge, devono essere presi provvedimenti in merito. Dopo aver riportato i decreti e commi interessati a tale scopo, con le normative in materia ambientale che implementano regole sul divieto di abbandono dei rifiuti e la loro sanzione pecuniaria, alla fine del testo, si può prendere spunto anche su cosa l’Amministrazione Comunale potrebbe mettere in atto per ovviare al problema abbandono e conferimento errato di rifiuti.

La discussione ha spaziato su vari temi riguardante risparmio e riuso dei rifiuti, ambiente e immagine del Paese; si è aperta anche una interessante discussione su compost e produzione dello stesso, riciclo di multi materiale come plastiche, vetro e metallo, non ultimo, un piano di informazione per il cittadino sull’argomento.

L’Assessore Antonio Russo si è dimostrato disponibile e interessato.
Lo scambio di opinioni, peraltro convergenti, ha portato la proposta ad essere protocollata con il n.2014/0016196 del 22/07/14.

Tale proposta ci auguriamo possa essere discussa in Giunta Comunale e/o portata, eventualmente in Consiglio Comunale.

Sotto potete leggere la proposta in oggetto, in versione integrale.

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Determinazione importi delle sanzioni amministrative per violazioni ad ordinanze e regolamenti comunali in materia di abbandono di rifiuti o errato conferimento degli stessi

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La legge n° 689/1981 e aggiornamenti, riguarda  le SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 16, comma 1, della legge n° 689/1981

E’ ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Art. 7- bis, commi 1 e 1 bis, T.U.E.L. (D.lgs. n° 267/ 2000)

Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

Art. 6 bis della Legge n.125 del 24 luglio 2008 (di conversione del decreto legge 23 maggio 2008 n.92) che modifica l’Art. 16 comma 2 della legge 689/8, attribuisce alla Giunta Comunale la facoltà di stabilire per le violazioni relative ai regolamenti ed ordinanze sindacali comunali, nell’ambito del minimo e massimo edittale (da 25 a 500 euro), un diverso importo di pagamento in misura ridotta, in deroga a quanto previsto dalla stessa legge 689/81 che stabilisce tale importo nel doppio del minimo edittale o un terzo del massimo qualora più favorevole al trasgressore.

Il Testo Unico Ambientale, Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006 e successive modificazioni, regolamenta il sistema sanzionatorio per la violazione del divieto di abbandono rifiuti.

La normativa sopra richiamata (e in particolar e l’articolo 16, comma 2, della legge 689/81) dà facoltà al Comune di prevedere un importo per il pagamento in misura ridotta delle sanzioni previste in seguito alla violazione ai propri regolamenti e ordinanze che sia diverso da quello stabilito dall’art.16, comma 1, della legge 689/1981 citato;

quindi la necessità di avvalersi della facoltà prevista dell’articolo 16, comma 2, della legge 689/81 al fine di stabilire, per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze comunali in materia di tutela del decoro e igiene urbana, un diverso importo del pagamento in misura ridotta.

Abbiamo rilevato un aumento del fenomeno dell’abbandono di rifiuti provenienti sia da attività domestiche che non domestiche sul territorio Comunale, nelle strade e sulle aree pubbliche in generale, col conseguente rischio che vengano annullati tutti i benefici economici e ambientali connessi ad una corretta raccolta differenziata. Raccolta che dovrebbe essere finalizzata all’implementazione del recupero di materia e di energia; il deposito, l’abbandono e l’errato conferimento di qualsiasi tipologia di rifiuto, oltre a rappresentare un  problema estetico ambientale costituisce un potenziale rischio igienico-sanitario per la salute pubblica ed un eventuale pericolo per la sicurezza dei cittadini.

Il conferimento errato dei rifiuti o il loro abbandono indiscriminato comporta un aggravio dei costi economici connessi al Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; è necessario incrementare l’opera di vigilanza e controllo sulle modalità di conferimento dei rifiuti, sulla loro corretta separazione per tipologia e sull’abbandono indiscriminato nel territorio Comunale; il conferimento errato e l’abbandono indiscriminato dei rifiuti crea potenziale pericolo per la salute e l’igiene pubblica oltre che un danno di immagine alla comunità.

Le sanzioni previste per la violazione al predetto regolamento di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e alle ordinanze in materia di organizzazione della raccolta, in particolar modo le somme ordinariamente stabilite dalla legge per il pagamento in misura ridotta, debbano essere graduate al fine di esercitare un efficace potere deterrente;

–       Multa da 50 euro per chi abbandona i rifiuti non ingombranti anche in prossimità dei contenitori o dei luoghi indicati dal soggetto gestore per il conferimento.

–       Multa da 250 euro per chi conferisce nei contenitori stradali i rifiuti ingombranti, ivi compresi tutti i beni durevoli, o abbandonarli in prossimità degli stessi, ovvero dei luoghi indicati dal soggetto gestore per il conferimento delle frazioni di rifiuto.

–       Multa da 500 euro per chi non conferisce i rifiuti ingombranti provenienti da utenze domestiche, alle aree ecologiche.

–       Multa da 250 euro per chi sporca il suolo pubblico o di uso pubblico con escrementi di animali e cani. I proprietari sono tenuti a munirsi di appositi involucri o sacchetti, buste di plastica richiudibili e comunque impermeabili ai liquidi, per permettere la raccolta delle deiezioni canine.

–       Multa da 500 euro per chi sporca le pubbliche vie in modo tale da alterare le caratteristiche della superficie stradale, sia pure temporaneamente ed in modo non irreversibile.

–       Multa da 500 euro per i gestori degli esercizi pubblici (anche di natura stagionale) che non tengono costantemente pulite durante tutta l’attività e dopo l’orario di chiusura, le aree pubbliche o di uso pubblico che sono occupate dall’esercizio pubblico, o date in concessione, o concessi in uso temporaneo.

–       Multa da 500 euro per tutti i produttori o detentori di rifiuti speciali pericolosi, non assimilati a quelli urbani, che non provvedono a proprie spese, allo smaltimento dei predetti rifiuti, nei modi previsti dalle disposizioni regolamentari e di legge.

Visto anche che il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Norme in materia ambientale implementano norme sul divieto di abbandono dei rifiuti:

Parte quarta

( Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati )

Art. 192 Divieto di abbandono 

1

L’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.

2

È altresì vietata l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

3

Fatta salva l’applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

4

Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.

Il cittadino non deve abbandonare i rifiuti!

Ma può fare di più collaborando con le istituzioni e segnalando subito eventuali abbandoni, fornendo anche, se si è assistito all’abbandono, il numero di targa del mezzo o anche una foto scattata con il cellulare.

Andare alla Polizia Municipale o, più semplicemente, telefonare.

Si può perdere un po’ di tempo ma probabilmente si contribuirebbe in modo concreto a prevenire certi comportamenti incoscienti.

Non è giusto che l’inciviltà di pochi gravi sull’intera comunità. Anche perché questi comportamenti portano un aumento dei costi nella gestione del servizio, che si ripercuote sulle bollette di tutti.

Va da sé, quindi, che dividere bene e conferire correttamente i rifiuti è nell’interesse dell’ambiente, ma anche delle nostre tasche.

Le norme in materia ambientale (in particolare l’art. 192 del Decreto Legislativo n. 152/2006) vietano l’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo e l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali o sotterranee. Chi non le rispetta è punito con sanzioni amministrative pecuniarie che sono tanto più pesanti quanto maggiore è l’entità dell’abbandono e la pericolosità dei rifiuti, fino ad arrivare, nei casi più gravi, anche a responsabilità di tipo penale. Inoltre, il responsabile dell’abbandono ha l’obbligo di procedere alla bonifica e al ripristino dell’area.

A carico dei soggetti responsabili, sono però da considerare, ai sensi della Legge Regionale n. 60/1996, anche il pagamento del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (ecotassa) e quello di specifiche sanzioni tributarie, poiché il mancato conferimento dei rifiuti presso impianti autorizzati comporta l’evasione di tale tributo. Si può arrivare così ad una sanzione pari a tre volte l’ammontare del tributo dovuto (300%). Considerato, allora, che l’ammontare del tributo dovuto varia in relazione alla tipologia di rifiuto illecitamente abbandonato e dei quantitativi oggetto di violazione, è evidente che le somme che possono essere richieste raggiungono facilmente importi rilevanti.

Cosa dovrebbe fare l’Amministrazione Comunale

1

Gli uffici comunali da parte loro dovrebbero cercare, per quanto possibile, di contrastare questo fenomeno sia provvedendo a rimuovere i rifiuti abbandonati, prima di tutto quelli pericolosi come i materiali contenenti amianto, sia incrementando la vigilanza sul territorio con il supporto della Polizia Municipale.

E’ per questo che la collaborazione dei cittadini diventa indispensabile per cercare di prevenire il fenomeno dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti, anche con l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa.

2

Programmare orari per il conferimento dei rifiuti organici o maleodoranti, nei cassonetti, in maniera da limitare i cattivi odori e lamentele.

3

Rivedere la disposizione dei cassonetti fuori dal centro città e iniziare una sorta di porta a porta leggero nel centro città, con obbiettivo di un porta a porta esteso a tutto il territorio comunale nel prossimo futuro.

4

Inserire cartelli con affisso legge e sanzione, vicino ad ogni area di smaltimento rifiuti ( con cassonetti ) e isole ecologiche.

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Zona vicino impianti sportivi

photo (41)Davanti Case di Olimpia – via del Lago – verso Rimigliano mare

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