Posidonia occultata: “il Ministero autorizza con una email… e Castagneto Carducci ci porta in causa”

Siamo riusciti dopo oltre 120 giorni di attesa, e almeno due interventi del Difensore Civico, ad avere la documentazione che ha autorizzato l’operazione “Posidonia insabbiata”, praticata dal nostro Comune nell’arenile di Castagneto Carducci.

Tra il 2016 e il 2018, sono state interrate nel litorale confinante a Nord del nostro Comune, almeno 17.000 metri cubi di posidonia spiaggiata.

Una quantità enorme che ha comportato un impatto sugli arenili e una mole di lavoro, non indifferente.

Tutto è stato autorizzato con un semplice scambio di email NON certificate da PEC, non firmate DIGITALMENTE, senza un documento UFFICIALE del MINISTERO dell’Ambiente, ma con un semplice PARERE che lascia intendere la NON conoscenza della reale situazione in cui si è andato a trovare la nostra costa e l’arenile del Comune di Castagneto Carducci.

Un tratto della spiaggia dopo il passaggio dei camion nel Maggio 2018 durante l’operazione “posidonia insabbiata”

L’attore principale fu l’ex sottosegretario all’Ambiente Silvia Velo. Fu lei a coordinare i pochi scambi di email a “firma semplice” nell’Aprile 2016, che secondo la nostra Amministrazione, non solo sono bastate ad autorizzare la scorribanda di CAMION sulle spiagge tra il lato nord del porto e la zona oltre la Conchiglia nel 2016, ma anche le corse sugli arenili dell’Aprile 2018.

Abbiamo descritto ampiamente i dubbi e le perplessità di questa operazione nei nostri precedenti articoli, tanto che nell’Agosto 2016 presentammo un esposto alla Procura della Repubblica di Livorno.

Oggi rileviamo che con la deliberazione della Giunta Comunale di San Vincenzo, precisamente la n.199 del 11 Settembre 2018, si affida un incarico all’Avv. Enrico Amante per curare la fase precontenziosa in un procedimento amministrativo legato proprio all’attività di insabbiamento della posidonia nel Comune limitrofo al nostro.

L’incarico ci costerà per il momento, almeno 5500€.

Si legge che a seguito di sopralluoghi effettuati da organi di controllo del Comune di Castagneto Carducci, in data 2 Agosto 2018 è stato avviato un procedimento amministrativo per presunta violazione urbanistico- edilizia. Non ci sono, ovviamente, altre indicazioni.

Il Comune di San Vincenzo ha dunque, inviato le risposte alle nostre domande nell’istanza protocollata l’8 Maggio 2018, allegando ben 18 documenti, tra cui la tanto ricercata autorizzazione o parere, del Ministero dell’Ambiente.

Si legge nella relazione finale inviataci in allegato, che la fisiografia del sito di occultamento della posidonia, è la medesima della spiaggia di Castagneto Carducci. La spiaggia di San Vincenzo quindi, rientra nell’arenile del Cecina che copre dal promontorio di Piombino fino alle spiagge di Vada.

Ma l’email inviata in “firma semplice” del Ministero dell’Ambiente potrebbe essere tutto meno che un documento certificatorio.

Anche la sicurezza dei cantieri messi in atto per l’occasione non convince.

Essi sono stati operati tra il 2016 e il 2018, NON solo da SEI Toscana, ma anche da altri soggetti privati.

Il Comune di San Vincenzo nella sua risposta inviataci il 10 Settembre scorso, scarica la colpa su SEI Toscana per eventuali inadempienze, in special modo per il cantiere mobile del 2018.

Alleghiamo qui la risposta del Comune:  download risposta  all’istanza “La posidonia combatte l’erosione della costa!”

Inseriamo alcuni punti, i più salienti della lettera di risposta del Comune di San Vincenzo, e a cui ribattiamo puntualmente.

“…il riferimento al trasporto deve considerarsi come riguardante la tipica attività di gestione indicata dall’art. 183, lett. n) del D.Lgs. 152/2006,…

Si fa presente, che la posidonia spiaggiata non proviene dal “mare di San Vincenzo” (COME FANNO AD AFFERMARE QUESTO?) e la spiaggia interessata è la stessa “anche se amministrativamente fa parte di due comuni, pertanto, appare del tutto evidente che i nostri interventi sono riconducibili alla disciplina di cui all’art. 39, comma 11 del D.Lgs. 205/2010 in quanto rispetta tutte le condizioni e presupposti individuati dalla norma suddetta nonché la Circolare 8123/2006 (DPN/VD/2006/08123) emessa dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, avente come oggetto “La gestione della posidonia spiaggiata” e le specifiche “Linee guida per la gestione della Posidonia oceanica” emesse nel 2006 dalla Provincia di Livorno.”

Ricordiamo però anche, che l’art. 183, lett. n) del D.Lgs. 152/2006, rileva come medesimo sito lo stesso dove gli eventi hanno depositato la posidonia.

La Corte di Cassazione, il 28 gennaio 2015, n. 3943, con titolo – Interramento in sito della posidonia e delle meduse spiaggiate – puntualizza che riguarda il disposto dell’art. 39, co. 11, D. Lgs. 205/2010, affinché si possa derogare all’ordinaria disciplina dei rifiuti, occorre che si verifichino determinate condizioni, tra cui che l’interramento di posidonia deve essere effettuato “in sito” e, cioè, nello stesso luogo ove posidonia e meduse spiaggiate sono state rinvenute, senza alcuna possibilità di trasporto o trattamento. (http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0152.htm#183)art 183 2006 - 152

ISPRA chiarisce, nella sua analisi “Formazione e gestione delle banquettes di Posidonia oceanica sugli arenili – Manuali e linee guida 55/2010”, che nel caso in cui i depositi vegetali vengano spostati nell’ambito della medesima spiaggia, l’utilizzo di mezzi di trasporto per il loro trasferimento non è necessario. Pertanto, questa operazione non dovrebbe rientrare nell’ambito delle procedure per il recupero dei rifiuti. Di conseguenza la caratterizzazione fisica e chimica di tali materiali non è ritenuta necessaria. Cosa invece da effettuare nella posidonia spiaggiata rimossa ex-Situ. Questo punto lo rimarchiamo anche per le motivazioni riportate e dichiarate dal Comune di San Vincenzo sul BURT n.44 della Regione Toscana, e in merito al ripascimento in programma a sud del porto, dove si denuncia un inquinamento non trascurabile da metalli pesanti nel nostro arenile.Grafico spostamento POSIDONIA ex-Situ_LI

Chi ha risposto nel parere pervenuto dal Ministero dell’Ambiente, dicendo che “sembrava” una operazione fattibile quella dello spostamento di posidonia Sanvincenzina, NON ha probabilmente, letto le relazioni tecniche… perché qui stiamo parlando di migliaia di tonnellate di posidonia spiaggiata.

Sono stati usati camion da cava e trattori. Non sono state usate segnalazioni di cantiere, ne tantomeno barriere di sicurezza. Non c’è stata attenzione per l’habitat, tantomeno protezione della duna. Ci sono immagini che ritraggono plastica e altri materiali estranei sopra i cumuli di sabbia e posidonia, pronti per essere sepolti.

Le regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni, sono sancite dal DPCM del 13 novembre 2014.

La formazione del documento informatico deve rispettare l’art. 3 del suddetto decreto, e deve essere fatta attenzione particolare alle caratteristiche di immodificabilità e di integrità dello stesso documento.

Le regole sono determinate dall’operazione di registrazione e dall’applicazione di misure per la protezione dell’integrità delle basi di dati, per la produzione e conservazione dei log di sistema, ovvero con la produzione di una estrazione statica dei dati e il trasferimento della stessa nel sistema di conservazione.

L’autorizzazione tanto sbandierata dall’Amministrazione Comunale di San Vincenzo, alla fine NON è altro che un PARERE emesso in via confidenziale e senza la piena conoscenza dei dati, e l’email usata per questo NON rispetta praticamente nulla delle sopra richieste caratteristiche. Inoltre non stiamo parlando di una email di posta certificata, tantomeno di una firma digitale applicata

La sicurezza del cantiere e le responsabilità scaricate su SEI Toscana da parte del Comune di San Vincenzo durante l’ultimo occultamento di posidonia nel Comune di Castagneto Carducci, sono senza fondamento a nostro avviso.

Il Titolo IV – CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI, Capo I – Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili del DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81, cita le responsabilità inerenti ad un cantiere come poteva essere quello dislocato su più kilometri, e che ha interessato l’interramento di posidonia tra il Comune di San Vincenzo e il Comune di Castagneto Carducci tra il 2016 e il 2018:

“Le problematiche di sicurezza del cantiere non si affrontano nel cantiere temporaneo o mobile quando allestito, ma molto prima, già in fase di progettazione dell’opera: le regole di sicurezza (in particolare quelle sull’armonizzazione del lavoro di più imprese) devono essere stabilite dalla parte committente (in un Piano di Sicurezza e Coordinamento – PSC, redatto dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione).

Le imprese dovranno venirne a conoscenza già all’atto della richiesta d’offerta, affinché possano tenerne conto anche per la loro possibile incidenza delle misure e delle modalità operative in esso contenute sui costi da sopportare e quindi sul valore dell’offerta stessa. “ (http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#088)

Ricordiamo che NON furono affissi cartelli di attenzione e/o pericolo relativi al cantiere mobile. NON furono MAI delimitati in nessun modo i perimetri o i percorsi dei camion sulle spiagge interessate… La nostra spiaggia fu letteralmente, violentata!

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