La posidonia non è un rifiuto!

Gli almeno 380.000€ richiesti in pagamento con la TARI 2018, a tutti i cittadini Sanvincenzini, sono serviti anche a questo… per lo smaltimento sassi, alghe e ripascimento degli arenili… SEI Toscana è “maestra” nell’ottenere incarichi pagati con denaro pubblico da servizi aggiuntivi, oltre al corrispettivo dovuto per smaltimento rifiuti urbani.

Ma a parte questo, NON possono farci pagare antropizzazione sconsiderata e errata gestione del territorio… e oltretutto caricare questo peso sull’ennesimo scempio di una delle spiagge più belle della Costa degli Etruschi.

La nostra istanza è rivolta a capire come, nonostante la normativa, si continui a perpetrare una simile devastazione ambientale.Posidonia_spiaggia_2018

*****

La posidonia “combatte” l’erosione della costa!

A Maggio 2017, un anno fa, a Castagneto si è tenuto un seminario, dove a detta dell’ex On. Velo, è stato dimostrato che lo spostamento della posidonia è possibile “in situ”… ma IN SITU” NON vuol dire ad oltre due/tre kilometri di distanza dallo spiaggiamento della posidonia e tantomeno non autorizza ad usare camion.

La Corte di Cassazione, con la sentenza del 28 gennaio 2015, n. 3943, si è pronunciata in merito al ricorso avverso il giudizio della Corte di Appello di Lecce, con il quale era stata affermata la responsabilità penale dell’imputato del reato di cui agli artt. 110 c.p. e 256, co. 3, D. Lgs. 152/2006, per aver realizzato “una discarica non autorizzata di alghe marine ed altri rifiuti…” (D. lgs. 152/2006 – ART. 256 “Attività di gestione di rifiuti non autorizzata”).

Quindi è chiaro che NON si può trasportare rifiuto organico da una spiaggia all’altra, perché una volta su camion, il rifiuto qualunque esso sia, diventa una specie di assimilato e deve andare in discarica.

Visto che il Comune di San Vincenzo dichiara di avere erosione costiera e che per la tutela dell’arenile tra San Vincenzo-Porto e Rimigliano, (quindi zona SUD) attraverso il DOCUMENTO OPERATIVO PER IL RECUPERO ED IL RIEQUILIBRIO DELLA FASCIA COSTIERA 2016 Art. 18 L.R. 80/2015 Regione Toscana, ha ottenuto un contributo di circa 1.7 milioni di euro fino al 2020;

Visto che solo per la motivazione sopra citata, il Comune di San Vincenzo NON potrebbe spostare la posidonia dal punto di ritrovamento, dato che questo vegetale contrasta l’erosione costiera;

Ritenuto che, ad oggi, non siamo a conoscenza o comunque non ci risultano studi che riportino uno stato erosivo dell’arenile in zona Conchiglia al confine con il Comune di Castagneto Carducci, tantomeno nell’arenile nel Comune di Castagneto Carducci;

Vista la circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 8123/2006 del 17/03/2006, avente ad oggetto la “Gestione della posidonia spiaggiata, che intende fornire 3 possibili tipi di intervento gestionale legati di volta in volta alla specificità dei luoghi e delle situazioni sociali ed economiche come riportato:

  1. a) Mantenimento in loco delle banquettes. Questa soluzione va attuata laddove non entri in conflitto con le esigenze di balneazione e fruizione delle spiagge o in siti costieri dove il fenomeno erosivo, sia particolarmente accentuato. E’ la soluzione auspicabile nelle aree marine protette e nelle zone A e B dei parchi nazionali.
  2. b) Spostamento temporaneo degli accumuli. La biomassa può essere stoccata a terra all’asciutto, trasportata in zone appartate della stessa spiaggia dove si è accumulata, spostata su spiagge poco accessibili o non frequentate da bagnanti o su spiagge particolarmente esposte all’erosione. Lo spostamento può anche essere stagionale, con rimozione della posidonia in estate e suo riposizionamento in inverno sull’arenile di provenienza. Le località interessate dallo spostamento e le modalità dello stesso dovranno essere oggetto di apposito provvedimento, da adottarsi da parte di Enti Parco o dalla Regione competente, sentiti i Comuni interessati;
  3. c) Rimozione permanente e trasferimento in discarica. Laddove si verifichino oggettive condizioni di incompatibilità fra gli accumuli di biomassa e la frequentazione delle spiagge (fenomeni putrefattivi in corso, mescolamento dei detriti vegetali con i rifiuti), le banquettes possono essere rimosse e trattate come rifiuti urbani secondo la normativa vigente.

Considerata la NOTA della Provincia di Livorno in data 20/05/2011 prot. 21308 del 2011 indirizzata agli ENTI e con oggetto: GESTIONE POSIDONIA OCEANICA SPIAGGIATA, ed avvenuta il giorno dopo Conferenza di ARPAT ad Alberese il 19 Maggio 2011, dove a giudizio di ARPAT la posidonia poteva essere interrata anche “ex situ”…in tal merito però si specifica che:

“Fatta salva la disciplina in materia di protezione dell’ambiente marino e disposizioni in tema di sottoprodotto, laddove sussistono univoci elementi che facciano ritenere la loro presenza sulla battigia direttamente dipendente dalle mareggiate o altre cause comunque naturali, è consentito l’interramento in sito della posidonia e delle meduse spiaggiate, purché avvenga senza trasporto ne trattamento.” La nota continua riportando: “…l’interramento in sito della posidonia e delle meduse spiaggiate…debba AVVENIRE PREVIA:

1) Valutazione della effettiva fattibilità dell’intervento (a cura di un soggetto attuatore) in rapporto all’ambito costiero interessato.

2) Accurata pulitura volta ad eliminare i rifiuti presenti.

Visto anche il DECRETO LEGISLATIVO 3 dicembre 2010, n. 205 Art. 39 comma 11:

“Fatta salva la disciplina in materia di protezione dell’ambiente marino e le disposizioni in tema di sottoprodotto, laddove sussistano univoci elementi che facciano ritenere la loro presenza sulla battigia direttamente dipendente da mareggiate o altre cause comunque naturali, è consentito l’interramento in sito della posidonia e delle meduse spiaggiate, purché ciò avvenga senza trasporto né trattamento.”

Vista l’ordinanza sindacale n. 6 del 26 Aprile 2018, dove si riporta “che a seguito di eventi atmosferici, nel tratto di spiaggia a nord del Porto Turistico, si è accumulata una gran quantità di posidonia oceanica, causa di cattivi odori dovuti a fenomeni putrefattivi;

che RILEVATA la necessità, a scopo precauzionale, per la tutela e la salvaguardia della pubblica incolumità e della sicurezza di disporre che i frequentatori delle spiagge evitino di transitare e/o sostare nell’area interessata dalle operazioni di rimozione e reinterramento della posidonia oceanica”;

Si richiede di venire a conoscenza di:

1)Decreto legge di riferimento per poter superare la sopra indicata legislazione e normativa;

2)Autorizzazione del Comune di Castagneto Carducci a procedere con l’interramento/insabbiamento di posidonia, ad oltre 2/3 kilometri dal sito di ritrovamento in altro comune.

3)Autorizzazioni dei vari Enti che hanno sottoscritto il permesso di perseguire tale trasporto di posidonia attraverso mezzi/camion, con conseguente interramento a nostro avviso contrario alla norma in premessa;

4)Visto che “le modalità di realizzazione della recinzione del cantiere sono dettate dai Regolamenti Edilizi dei vari Comuni e sono funzione della loro localizzazione all’interno del territorio comunale, ( http://www.cpt.sr.it/).

Quando per la natura dell’ambiente o per l’estensione del cantiere non sia praticamente realizzabile la recinzione completa, è necessario provvedere almeno ad apporre sbarramenti e segnalazioni in corrispondenza delle eventuali vie di accesso alla zona proibita e recinzioni in corrispondenza dei luoghi di lavoro fissi, degli impianti e dei depositi che possono costituire pericolo.

Per i cantieri e luoghi di lavoro che hanno una estensione progressiva (es. stradali) devono essere adottati provvedimenti che seguono l’andamento dei lavori e comprendenti, a seconda dei casi, mezzi materiali di segregazione e segnalazione, oppure, uomini con funzione di segnalatori o sorveglianti.”

Visto quanto sopra, l’art. 96 del D.Lgs. 81/08 impone, tra gli obblighi del datore di lavoro, la predisposizione dell’accesso al cantiere e la sua recinzione con modalità chiaramente visibili ed individuabili.

Al momento NON risulta che, a parte l’ordinanza sindacale n. 6 del 26 Aprile 2018, si sia provveduto ad adottare un piano di sicurezza verso terzi. Per quale motivo?

Chiediamo, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 12 Aprile 2006, n. 184 “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”, di venire a conoscenza della documentazione richiesta.

Ricordiamo che tale richiesta rientra nella normativa in “materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi – Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 2 comma 2 ”,

In riferimento a tutto quanto sopra, rimaniamo in attesa di risposta scritta come da STATUTO COMUNALE – APPROVATO CON DELIBERAZIONI CONSILIARI N. 105 DEL 29/7/1991 E N. 128 DEL 2/10/1991, con modifiche in DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 62 DEL 31/5/1994, DELIBERAZIONI CONSILIARI N. 6 DEL 29/1/2001 E N. 19 DEL 2/10/2001, DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 57 DEL 14.06.2005, DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 8 DEL 09.02.2007 e DELIBERA CONSILIARE N. 53 DEL 23.06.2008.

Meetup storico SanVincenzo5stelle

Aricoli Correlati:

San Vincenzo… il caso “posidonia insabbiata”

Lo strano caso della Posidonia insabbiata e l’erosione costiera… da “ombrelloni”

POSIDONIA INSABBIATA: “analisi tossicologiche… ancora soldi pubblici e beffa ambientale”

“Erosione… nell’immaginario collettivo…”

Logonew