Tutela dei beni paesaggistici, culturali, alberi antichi o secolari

“Istituzione di relativo elenco e criteri direttivi per il loro censimento”

Nel Febbraio 2013 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge n. 10/2013 “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”.

All’ Articolo 7, la legge detta le “Disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale”.

IMG_4142La legge dispone che i Comuni provvedano al censimento, da aggiornare periodicamente, degli alberi monumentali presenti nel loro territorio; alle Regioni è delegato il compito di raccogliere i dati del censimento dei Comuni di competenza, e di redigere elenchi regionali, da trasmettere quindi al Corpo Forestale dello Stato, incaricato della gestione dell’elenco degli alberi monumentali d’Italia.

Per questo elenco nazionale, è prevista la pubblicazione su di un apposito sito internet.

Al Corpo Forestale spetta anche il compito di fornire un parere, obbligatorio e vincolante, quando sia necessario provvedere all’abbattimento, od alla modifica della chioma o dell’apparato radicale di un albero monumentale, per casi motivati.
Tali operazioni sono soggette a specifica autorizzazione comunale.

Per l’abbattimento od il danneggiamento di un albero monumentale, fatti salvi i casi di cui sopra, è prevista una sanzione amministrativa che varia da 5.000 a 100.000 euro.

Dal 2004, in Italia la tutela degli alberi monumentali è materia di competenza delle Regioni, che hanno promulgato, anche se non tutte ancora, leggi regionali specifiche, o modificato ed integrato leggi preesistenti.

Il censimento previsto nella legge 10/2013, non sarà comunque il primo eseguito in Italia.
Nel 1982 infatti, il Corpo Forestale dello Stato realizza il “Censimento degli Alberi Monumentali d’Italia” grazie all’opera del proprio personale ed alle segnalazioni di tanti privati cittadini.
Vengono localizzati, classificati, misurati, e “schedati” più di 22.000 alberi, distribuiti in tutto il territorio italiano e definiti “Alberi di notevole interesse”.

ISTANZA

Ai sensi dell’articolo  ART. 22 – INTERROGAZIONI, ISTANZE E PETIZIONI, sez. II – Strumenti di Partecipazione dello Statuto Comunale di SAN VINCENZO, per chiedere l’applicazione tempestiva della tutela dei beni paesaggistici, culturali e la corretta pubblicizzazione alla cittadinanza dei metodi e criteri per l’individuazione degli alberi monumentali, secolari e antichi, presenti nel decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 23 ottobre 2014 “Istituzione dell’elenco degli alberi monumentali d’Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento”.

Premesso che in attuazione dell’art. 9 della Costituzione, in coerenza con le attribuzioni  di  cui  all’art.  17 della Costituzione stessa, con il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42  e  successive modifiche ed integrazioni, lo Stato tutela e valorizza i  beni  culturali  e paesaggistici, art. 1, comma 2 e successivi.

Premesso inoltre che il  decreto  legislativo  26  marzo  2008,  n.  63  che  nel modificare  la  lettera  a)  dell’art.  136  del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, include tra le cose immobili  che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, anche gli alberi monumentali e che nel  modificare l’art. 137 stabilisce che  le  commissioni  regionali  deputate  alla formulazione di proposte per la dichiarazione di  notevole  interesse pubblico degli immobili e aree di cui all’art.  136  siano  integrate dal  rappresentante  del  competente  comando  regionale  del   Corpo forestale dello Stato nei casi in cui la  proposta  riguardi  filari, alberate ed alberi monumentali.

Considerato che la legge 14 gennaio 2013 n. 10, recante norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani, all’art. 7 detta disposizioni  per  la  tutela  e   la   salvaguardia   degli   alberi monumentali, dei  filari  e  delle  alberate  di  particolare  pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale.

Considerato inoltre che, il comma 2 dell’art. 7, della medesima  legge, dispone che entro sei mesi dalla data di  entrata  in vigore  della  stessa,  con  decreto  del  Ministro  delle  politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare,  sentita  la  Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997, n. 281 e successive modificazioni, siano stabiliti  i  principi  e  i criteri direttivi per il censimento degli alberi monumentali ad opera dei comuni e per la redazione ed il periodico aggiornamento da  parte degli stessi e delle regioni di appositi elenchi nonché’ si  provveda ad istituire un elenco degli alberi monumentali d’Italia gestito dal Corpo forestale dello Stato;

Valutato che, la definizione di albero monumentale è dotata di portata generale, intendendo come tale: l’albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate ovvero l’albero secolare tipico o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che reca un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali; i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani; gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.

Valutato infine che, gli alberi monumentali hanno una duplice valenza: naturalistica, dunque ambientale, e paesaggistica, nella moderna accezione lato senso culturale del  termine, e sono stati inseriti tra gli immobili che possono formare oggetto di vincolo paesaggistico apposto da provvedimento amministrativo, in quanto dotati di cospicui caratteri di bellezza naturale, di singolarità geologica o memoria storica.

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Ritenuto che, ad esempio, esistono all’interno della Pineta di Rimigliano e Paradisino, notevoli esemplari, tra pini secolari, lecci (Quercus ilex), cerri (Quercus cerris), cerrosughera (Quercus crenata, Lamarck), farnia (Quercus robur L.) che a parere della VARIANTE al REGOLAMENTO URBANISTICO Comune di San Vincenzo – Quadro Ambiente – sottosistemi A1 e A2, Tenuta di Rimigliano, settembre 2010, dovrebbero essere censiti e se possibile raggiunti dalla eventuale sentieristica didattico-ricettiva, auspicando che tale patrimonio possa venir preservato e valorizzato nel corso del tempo;

si chiede che si proceda in tempi certi con il censimento degli alberi monumentali e storici sul territorio comunale.
Si avvii una campagna cittadina di informazione riguardante il suddetto censimento degli alberi monumentali/storici
e si forniscano ai cittadini e alle associazioni semplici strumenti e assistenza per effettuare segnalazioni in tal senso.

Si rendano pubbliche sul sito del comune le segnalazioni di cittadini, associazioni, istituti scolastici,  enti  territoriali, strutture periferiche del Corpo forestale dello Stato.

Si renda altresì evidente nel succitato sito dell’amministrazione comunale l’esito delle segnalazioni ricevute.

MoVimento5stelle San Vincenzo

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