Riconoscimento delle unioni civili, coppie di fatto e diritti coppie omosessuali

Quando due persone decidono di convivere stabilmente e di assistersi vicendevolmente sembrerebbe che si creino dei diritti e doveri assimilabili a quelli matrimoniali. E’ davvero così?

La risposta è No!

Il sorgere di diritti e doveri in capo a due soggetti è in questi casi riservata all’ordinamento giuridico italiano.

Perché? La risposta è semplice, ed è comprensibile solo se si pensa agli effetti discendenti dal matrimonio.

Numerosi obblighi giuridici sia d’ordine patrimoniale che personale stanno infatti alla base di tale negozio giuridico, ed è proprio per questo che l’ordinamento si preoccupa, attraverso una celebrazione solenne e formale, dinanzi ad un ufficiale di stato civile, di far capire ai nubendi a cosa andranno incontro.

Nulla vieta tuttavia ai conviventi more uxorio di osservare i doveri coniugali, ma  si dovrà tener presente che una violazione di essi non avrà quasi in nessun caso conseguenze giuridiche.

I conviventi more uxorio hanno diritti successori? La risposta è “dipende”.

Da cosa dipende? Innanzitutto ricordiamoci che il convivente di fatto non è né legittimario né successibile necessario, quindi ex lege non gli spetta nulla. Inoltre non è possibile inserire disposizioni sulla propria morte in una convenzione stipulata dalla coppia di fatto in quanto si andrebbe in contro al divieto di cui all’art. 458 codice civile .

Dove posso inserire allora dei lasciti nei confronti del mio convivente more uxorio?

E’ possibile farlo con il testamento, all’interno del quale è possibile destinare la cosiddetta “disponibile”, senza però ledere i diritti dei legittimari, ossia di coloro ai quali spetta una quota di eredità direttamente per legge.

Il punto però diventa questo: se è vero che coloro che si sottraggono al matrimonio lo fanno per una scelta che mira al non voler sottostare alle stringenti norme matrimoniali, che senso avrebbe creare ulteriori regole?

Ed un’altra domanda sorge spontanea: che senso avrebbe costituire dei matrimoni “di serie B” per conviventi dello stesso sesso, se il matrimonio civile non ha nulla a che vedere con il matrimonio religioso?

Non sarebbe più giusto garantire direttamente il diritto di sposarsi anche a coppie omosessuali?

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Non dimentichiamoci che l’art.9 della “Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea” garantisce il diritto di sposarsi e di costituire una famiglia; la formulazione di tale articolo è volontariamente ampia e consentirebbe di ottenere un riconoscimento e pari dignità a qualsivoglia unione, anche tra persone dello stesso sesso.

tratto da : http://www.coppiedifatto.it/index.html

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Premessa

“Con questa ISTANZA, chiediamo vengano tutelati i diritti di ogni cittadino.
Non vogliamo che questa istanza fosse e/o venga strumentalizzata.
Quello che ci preme è il riconoscimento dei diritti per i cittadini Sanvincenzini e di tutte le coppie unite da un sentimento comune.”

– Istanze –

“Riconoscimento delle unioni civili, coppie di fatto e diritti coppie omosessuali”

 ISTANZA IRiconoscimento delle Unioni Civili e Approvazione Regolamento

PREMESSO che nel novembre 2007 era già stato portato l’argomento in oggetto, all’attenzione del Consiglio Comunale di allora e ancora oggi, nella regolamentazione comunale NON esiste un articolazione abile a legittimare le unioni civili, ma solo una normativa standard sui matrimoni civili dove si richiede documentazione necessaria d’ufficio alla pubblicazione di SOLO matrimonio e dove si specifica di attenersi al decreto del Tribunale di autorizzazione a contrarre matrimonio in caso di parentela o affinità tra i coniugi (art. 87 codice civile) e decreto del Tribunale di autorizzazione a contrarre matrimonio in presenza di divieto temporaneo (art. 89 codice civile );

PREMESSO che la comunità cittadina, al pari di quella italiana, è caratterizzata dal crescere di forme di legami affettivi che non si concretizzano SOLO nell’istituto del matrimonio ma che si denotano per una convivenza stabile e duratura, che facendo riferimento ala Statuto del Comune di San Vincenzo, ART. 4 –  I CITTADINI comma 1, “sono cittadini di San Vincenzo tutti coloro che abbiano la residenza in un alloggio, singolo o collettivo, del territorio comunale”;

CONSIDERATO che l’ ART. 14 REGOLAMENTI dello Statuto del Comune di San Vincenzo, comma 1 “Il Comune emana regolamenti di organizzazione, di esecuzione, indipendenti e di delegificazione:

a) sulla propria organizzazione;
b) per le materie ad essi demandate dalla legge e dallo statuto;
c) per le materie in cui manchi la disciplina di legge e di atti aventi forza di legge;
d) nelle materie in cui esercita funzioni.

 

CONSIDERATO che come enuncia ART. 114 della Costituzione Italiana ( che sostituisce a tutti gli effetti art. 128 ) ” I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione.”

CONSIDERATO l’ Art. 2 della Costituzione Italiana ” La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale” e che quindi la creazione di un nuovo status personale non può certamente che spettare al legislatore statale, ma deve essere riconosciuta anche al Comune, la possibilità di operare in materia e nell’ambito dei principi e delle regole fissate dalla legislazione statale e per le finalità ad esso assegnate dall’ordinamento;
inoltre il ruolo rivestito dal Comune, con pienezza di poteri, per il perseguimento dei compiti afferenti alla comunità locale, ai sensi del Decreto Legislativo 267/2000″, nello specifico PARTE I, Ordinamento istituzionale, TITOLO I, Disposizioni generali, “Art. 3 – Autonomia dei comuni e delle province” e “Art. 4 Sistema regionale delle autonomie locali”;

RILEVATO quindi, che il Comune possa operare nell’ambito delle proprie competenze per promuovere pari opportunità alla unioni di fatto, favorendone l’integrazione sociale e prevenendo forme di disagio, con particolare riferimento alle persone anziane;

CONSIDERATO pertanto, che per raggiungere questo obiettivo è necessario stabilire forme di identificazione delle unioni civili basate su vincolo affettivo, così come la stessa legge anagrafica e il relativo regolamento attuativo prevedono;

RITENUTO pertanto, l’opportunità per i motivi espressi, di organizzare il rilascio da parte dell’anagrafe di una attestazione di costituzione di famiglia anagrafica basata su “vincolo di natura affettiva” ai sensi dell’articolo  D.P.R. 223/1989  Art. 4.  “Famiglia anagrafica “comma   1 “Agli effetti anagrafici per famiglia si intende  un  insieme  di persone  legate  da  vincoli  di  matrimonio,  parentela,  affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi  dimora abituale nello stesso comune”;

VALUTATO di individuare il Difensore Civico, figura prevista dalla legge regionale 27 Aprile 2009 , n. 19 Disciplina del Difensore Civico Regionale quale soggetto competente nella tutela dei diritti del cittadino ai sensi dell’art. 2 – Funzioni del Difensore Civico, che con la presente proposta intende individuare come garante e dando pertanto mandato all’Amministrazione comunale di procedere, come da “Regolamento Statuto del Comune di San Vincenzo art. 31 – Difensore Civico,  art. 32 – Prerogative”, agli eventuali necessari adeguamenti delle strutture a disposizione del Difensore Civico medesimo, affinché possa rispondere alle richieste dei cittadini in merito ai diritti indicati agli articoli 1 e 2 del Regolamento in” ALLEGATO I “ alla presente proposta di deliberazione.

ISTANZA II –  Diritti Omosessuali

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PREMESSO che lo Statuto del Comune di San Vincenzo ( Livorno ) ART. 9 SVILUPPO SOCIALE, CULTURALE ED ECONOMICO, comma 1, recita :

Lo sviluppo economico, sociale, culturale nonché la valorizzazione delle risorse territoriali, ambientali ed umane è perseguito attraverso la promozione e gestione diretta ed indiretta dei servizi nelle forme e con le modalità di cui al presente statuto, nonché mediante le attività di pianificazione, programmazione e promozione nei riguardi dei soggetti pubblici e privati operanti nel Comune.

Lettera C)

“Il perseguimento delle condizioni economiche e giuridiche e di obiettivi politici ed amministrativi, che favoriscano la pari opportunità fra uomo e donna anche attraverso azioni positive previste dalla legge finalizzate a rimuovere le cause che di fatto impediscono il raggiungimento di una completa parità fra uomo e donna, ed ogni possibile fonte di discriminazioni preconcette nella nomina degli organi comunali.”

CONSIDERATO che il su citato articolo non fa riferimento alle discriminazioni basate sull’orientamento sessuale dei singoli individui che già da tempo è stato ritenuto che l’ambito di operatività e quindi di riconoscimento e tutela dei diritti costituzionali dell’articoli 2 e 3 della Costituzione Italiana, si estende sicuramente alla rimozione di qualsivoglia tipo di discriminazione che la diversità di orientamento sessuale delle persone è spesso fonte di discriminazione;

RILEVATO quindi, che il Comune possa operare nell’ambito delle proprie competenze per promuovere pari opportunità e uguali diritti ai cittadini favorendone la pacifica e rispettosa convivenza, l’integrazione sociale e prevenendo forme di disagio dipendenti dalla sessualità del singolo individuo;

CONSIDERATO pertanto, che per raggiungere questo obiettivo è necessario ufficializzare questa dichiarazione di intenti inserendola nelle direttive e regole stabilite dallo Statuto della Città di San Vincenzo;

VALUTATO di individuare il Difensore Civico, figura prevista dalla legge regionale 27 Aprile 2009 , n. 19 Disciplina del Difensore Civico Regionale quale soggetto competente nella tutela dei diritti del cittadino ai sensi dell’art. 2 – Funzioni del Difensore Civico, che con la presente proposta intende individuare come garante e dando pertanto mandato all’Amministrazione comunale di procedere, come da Regolamento Statuto del Comune di San Vincenzo art. 31 – Difensore Civico,  art 32 – Prerogative, agli eventuali necessari adeguamenti delle strutture a disposizione del Difensore Civico medesimo, affinché possa rispondere alle richieste dei cittadini;

Tutto ciò premesso con queste istanze si chiede

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l’altro, all’art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

si chiede di
approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate la proposta di “Regolamento per il riconoscimento delle unioni civili – ALLEGATO I, il cui testo è allegato alla presente di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Nel caso in cui

Tale regolamento sia già stato deliberato in precedenti sedute del Consiglio Comunale, tale istanza deve essere intesa come sollecito a istituire il registro Unione Civili e adozione di un regolamento adeguato, che si presume sia stato redatto a tal proposito.

 Si richiede inoltre

di sostituire l’Art. 9 comma 1, lettera C) dello Statuto del Comune di San Vincenzo con la seguente dicitura : 

“Il Comune di San Vincenzo si prefigge il perseguimento delle condizioni economiche e giuridiche e di obiettivi politici ed amministrativi, che favoriscano la tutela e promozione dei diritti costituzionalmente garantiti attinenti alla dignità e alla libertà delle persone, contrastando ogni forma di discriminazione e di agire attivamente per garantire pari opportunità di vita e lavoro a uomini e donne e si impegna attivamente per rimuovere le discriminazioni base sugli orientamenti sessuali dei singoli individui e che di fatto possono impedire il raggiungimento di una completa realizzazione sociale e culturale, contrastando ogni possibile fonte di discriminazioni preconcette anche nella nomina degli organi comunali.”

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Download ALLEGATO I REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DELLE UNIONI CIVILI

MoVimento5stelle San Vincenzo

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