“Recupero oneri di depurazione”

Recupero oneri di depurazione dal “Gestore Idrico” rivolto agli utenti che hanno pagato una tariffa non dovuta riferita al servizio di depurazione 

Con Decreto 30 settembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 dell’8 febbraio 2010, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha individuato i criteri per la restituzione agli utenti della quota di tariffa non dovuta riferita al servizio di depurazione.

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L’art. 8-sexies in esame è stato emanato per disciplinare in maniera organica la restituzione delle quote della tariffa di depurazione non dovuta in ragione della statuizione della Corte Costituzionale n. 335/2008.

In tale occasione la Corte ha evidenziato che la tariffa del servizio idrico integrato, articolata in tutte le sue componenti e, quindi, anche nella parte relativa al servizio di depurazione , non ha natura di tributo, ma di corrispettivo di prestazioni contrattuali.

Le menzionate norme non sono pertanto sfuggite alla declaratoria di illegittimità costituzionale, nella parte in cui prevedevano che la quota della tariffa riferita al servizio di depurazione fosse dovuta dagli utenti anche in mancanza o in ipotesi di inattività della controprestazione contrattuale (costituita evidentemente dal servizio di depurazione).

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo, sono poste tutte le condizioni perché il gestore del servizio idrico integrato possa procedere alla dovuta restituzione. 

“Questi i passaggi fondamentali del decreto”

Il gestore, o, per le gestioni in via diretta, il Comune, è tenuto a fornire all’Autorità d’Ambito su supporto informatico gli elenchi degli utenti allacciati alla pubblica fognatura, distinguendoli in ragione dell’esistenza e dell’effettiva attivazione dell’impianto di depurazione (cfr. art. 4) tra: 

a) utenti serviti;

b) utenti non serviti da impianti di depurazione attivi per i quali sia in corso attività di progettazione, realizzazione, completamento o attivazione (hanno diritto alla restituzione della quota, dedotti gli oneri sopportati dal gestore connessi alla realizzazione del programma per la costruzione e l’attivazione degli impianti);

c) utenti non serviti perché gli impianti risultano temporaneamente inattivi o siano stati temporaneamente inattivati (hanno diritto alla restituzione della quota, dedotti gli oneri sopportati dal gestore connessi alla temporanea inattività dell’impianto);

d) utenti non serviti per i quali non è prevista alcuna attività di progettazione, realizzazione, completamento o attivazione (hanno diritto al rimborso dell’intera quota)

Dovranno inoltre essere trasmesse le seguenti informazioni:

– gli importi pagati da ciascun utente riferiti al servizio di depurazione
– i volumi d’acqua erogati e i periodi di riferimento
– lo stato di avanzamento e i costi dei lavori per la realizzazione o la riattivazione di ciascun impianto di depurazione
– il calcolo degli importi indebitamente richiesti a ciascun utente, dedotti gli oneri di cui all’ art. 5 (ammortamenti, accantonamenti e remunerazione del capitale investito di cui ai punti 3.2. e 3.3. dell’allegato al DM 1 agosto 1996; costi di attivazione di impianti temporaneamente inattivi)

L’Autorità d’Ambito, verificata la correttezza dei dati trasmessi dal gestore, determina la quota che il gestore dovrà restituire ad ogni avente diritto entro il 1° ottobre 2014, eventualmente in forma rateizzata e/o mediante compensazione, tenendo conto del termine di prescrizione quinquennale.

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Con la presente si invita l’Amministrazione Comunale a verificare e monitorare la corretta applicazione del decreto: “MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE –  DECRETO 30 settembre 2009”,  che individua i criteri e parametri per la restituzione agli utenti aventi diritto della quota di tariffa non dovuta riferita al servizio di depurazione Art.9  ( Monitoraggio degli obblighi  informativi ), a carico del GESTORE IDRICO interessato.

Download del documento depositatato: qui

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