Istituzione tributo comunale sulla posta NON indirizzata

L’OCSE ha definito la responsabilità estesa del produttore ( EPR Extended Producer Responsibility) come una strategia di protezione ambientale dove la responsabilità del produttore è estesa anche alla fase post-consumer, ovvero all’intero ciclo di vita del prodotto (OECD, Development of Guidance on Extended Producer Responsibility), rendendo così il produttore responsabile dell’intero ciclo di vita, in particolare per il ritiro, il riciclo e lo smaltimento finale.

Senza entrare in tecnicismi, perché definire con precisione cosa sia l’EPR, in definitiva, solleva non poche difficoltà e rischia di essere una discussione confinata tra “esperti”, in questa proposta si vuole soprattutto andare a ottimizzare e ridurre la produzione di  “posta non indirizzata”, quindi volantini, pubblicità da GDO e altra tipologia di materiale simile non indirizzato e che puntualmente troviamo nelle nostre cassette postali, per le strade, sulle auto, nei cestini pubblici di indifferenziata o sparsi sul territorio.

“Con questa istanza si propone di istituire un tributo comunale sulla posta non indirizzata al fine di attuare la responsabilità estesa del produttore di rifiuti in conformità con le linee guida europee sulla prevenzione dei medesimi”

L’art. 119 della Costituzione stabilisce che ” [ ]…I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.”

L’art. 3 comma 4 del D.lgs. 267/2000 TUEL stabilisce che “i comuni e le province hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell’ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica”.

volantini

L’art. 52 del D.lgs. 446/1997 “Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie  entrate,  anche  tributarie,  salvo  per quanto attiene alla individuazione  e  definizione  delle  fattispecie  imponibili,  dei soggetti  passivi  e  della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto  delle  esigenze  di  semplificazione  degli adempimenti dei contribuenti”.

Con riferimento ai tributi propri, le regioni, le province e i comuni possono stabilire, in merito alla nozione di tributi propri delle Regioni, delle Province, degli Enti locali  e l’art. 13, comma 3 della L. 27 dicembre 2002 n. 289 definisce tali, quelli la cui titolarità giuridica ed il cui gettito siano integralmente attribuiti ai predetti enti, con esclusione delle compartecipazioni ed addizionali a tributi erariali, nonché’ delle mere attribuzioni ad enti territoriali del gettito, totale o parziale, di tributi erariali.

L’ articolo 14 “Costi” comma 1. della Direttiva Europea 2008/98/CE afferma che secondo il principio “chi inquina paga”, i costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale o dai detentori del momento o dai detentori precedenti dei rifiuti.

L’art. 183 comma 1 lettera m) del D.lgs. 152/2006, “Norme in materia Ambientale”, definisce “prevenzione dei rifiuti” le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono la quantità dei rifiuti;

le politiche di contrasto all’invio di posta non indirizzata e più in generale, alla distribuzione indesiderata di materiale cartaceo rientrano nelle “European Waste Prevention Guidelines”, cioè nelle linee guida Europee per la preparazione dei piani di prevenzione dei rifiuti.

Il Comune si fa carico attualmente degli oneri relativi alla raccolta e alla gestione dei rifiuti derivanti dalla distribuzione di posta non indirizzata e materiale pubblicitario cartaceo e li ridistribuisce sulle utenze domestiche e non domestiche mediante la TARI.

volantino2

Considerato che,

non risultano ad oggi iniziative analoghe su scala nazionale, per cui il Comune di San Vincenzo avrebbe la possibilità essere il promotore di tale prevenzione, indicazione, provvedimento, dando un importante segnale di discontinuità rispetto alla politica ambientale delle passate amministrazioni e mostrando non solo attenzione all’ambiente ma anche ad una più equa distribuzione dei costi di gestione dei rifiuti.

L’introito derivante dal tributo in premessa potrebbe essere utilizzato per vari mirati scopi, ad esempio una riduzione della TARI per le famiglie disagiate,  per il funzionamento  di un centro di riparazione e riutilizzo materiali di seconda mano, oppure per campagne di informazione dei cittadini o altre politiche mirate comunque alla riduzione dei rifiuti.

Il protocollo “Comune verso RIFIUTI Zero”, presentato nel Dicembre 2014,  prevede già azioni di riduzione e recupero, e questa ulteriore proposta potrebbe incrementare un piano che sembra essere condiviso anche dalla nuova amministrazione ASIU, visto che a domanda diretta il “presidente Caramassi”, si è trovato chiaramente in accordo con la volontà di fare prevenzione, informazione e riduzione di rifiuti a livello comunale.

La mancata attuazione della responsabilità estesa del produttore, fa in modo che i cittadini  inconsapevoli, in quanto destinatari loro malgrado, debbano farsi carico tramite la TARI dei costi di gestione dei rifiuti derivanti da posta non indirizzata e materiale pubblicitario cartaceo prodotto dalle utenze non domestiche e in particolare dalla Grande Distribuzione Organizzata. 

Chiediamo dunque

al Sindaco e alla Giunta di verificare che l’applicazione del tributo in premessa, rientri nelle potestà impositive del Comune e, in caso affermativo, a istituire un “tributo comunale” sulla posta cartacea non indirizzata e il materiale pubblicitario cartaceo, al fine di attuare la responsabilità estesa del produttore e di spostare gli oneri della gestione di detti rifiuti dai cittadini agli effettivi responsabili.

Ove non fosse possibile l’applicazione di un nuovo tributo dedicato, a verificare la possibilità di intervenire sul regolamento TARI al fine di istituire un meccanismo che consenta la riscossione dai produttori del prodotto causa del rifiuto, di un tributo commisurato alla quantità di posta non indirizzata distribuita nel territorio comunale.

Ove non fosse possibile intervenire nemmeno sul regolamento TARI, ad adeguare il tributo per le affissioni, la posta e la pubblicità cartacea non indirizzate, in modo che risulti comprensivo anche dei costi di gestione dei rifiuti da esse derivanti.

Download istanza Istituzione tributo comunale sulla posta NON indirizzata

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