Contrasto alla diffusione delle SALE-SLOT e VIDEOLOTTERY

“La LUDOPATIA non è solo un fenomeno sociale, ma è una vera e propria malattia, che rende incapaci di resistere all’impulso di giocare d’azzardo o fare scommesse”

Istanza

Per ludopatia (o gioco d’azzardo patologico) si intende l’incapacità di resistere all’impulso di giocare d’azzardo o fare scommesse, nonostante l’individuo che ne è affetto sia consapevole che questo possa portare a gravi conseguenze.
Per continuare a dedicarsi al gioco d’azzardo e alle scommesse, chi è affetto da ludopatia trascura lo studio o il lavoro e può arrivare a commettere furti o frodi. Questa patologia condivide alcuni tratti del disturbo ossessivo compulsivo, ma rappresenta un’entità a sé.

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È una condizione molto seria che può arrivare a distruggere la vita. 
Durante i periodi di stress o depressione, l’urgenza di dedicarsi al gioco d’azzardo per le persone che ne sono affette può diventare completamente incontrollabile, esponendoli a gravi conseguenze, personali e sociali.

La ludopatia può portare a rovesci finanziari, alla compromissione dei rapporti e al divorzio, alla perdita del lavoro, allo sviluppo di dipendenza da droghe o da alcol fino al suicidio.

Di recente, il DDL 13/9/2012 n. 158 (art. 5), ha inserito la ludopatia nei livelli essenziali di assistenza (Lea), con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da questa patologia.

Le cause di questo disturbo non sono note ma potrebbero consistere in un insieme di fattori genetici e ambientali.

Tra i maschi in genere il disturbo inizia negli anni dell’adolescenza, mentre nelle donne inizia all’età di 20-40 anni.

Secondo alcune stime americane la ludopatia può interessare il 2-4% della popolazione, rappresentando dunque anche un importante problema di salute pubblica.
Secondo alcuni autori, la ludopatia è la patologia da dipendenza a più rapida crescita tra i giovani e gli adulti.

tratto da : http://www.salute.gov.it/portale/salute/p1_5.jsp?
lingua=italiano&id=60&area=Disturbi_psichici

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Istanza

“Contrasto alla diffusione delle SALE-SLOT e VIDEOLOTTERY”

Alla cortese attenzione del

Sig.  Sindaco Alessandro Massimo Bandini

Vice Sindaco  Maria Fabia Favilla 

Premesso che con i provvedimenti legislativi, legge n.184 del 2008 e Decreto Legge  n.39/2009 sono state introdotte nel contesto sociale le apparecchiature VLT (videolottery);

Considerato che tale apparecchiature hanno contribuito ad una accelerazione e diffusione della patologia medica definita “ludopatia”, che colpisce indistintamente uomini e donne che nell’attuale contesto di crisi economica cercano di trovare una qualsivoglia forma di rivincita nel gioco d’azzardo, al fine di risolvere od alleviare i propri problemi economici;

Verificato come tale fenomeno di diffusione della ludopatia, ha creato un aggravio generale della qualità della vita;

Considerato che in materia di commercio in sede fissa e di pianificazione urbanistica delle sale slot/videolottery e più in generale di sale gioco, la competenza è dell’amministrazione comunale, mentre il rilascio delle autorizzazioni all’installazione è della questura territorialmente competente;

Visto che nel Comune di San Vincenzo ( LI ) esiste un regolamento specifico sulle sale gioco ( vedi ALLEGATO III ) ma non vi è una norma commerciale che ne impedisca la diffusione;

Preso atto della vigente legislazione regionale, alla quale diversi comuni si sono appellati per cercare di contrastare la diffusione del gioco d’azzardo e che da tale azione di contrasto sono scaturite in ambito toscano le prime sentenze giurisprudenziali.

Vista la sentenza del TAR Toscana, n.1578/2013, di seguito integralmente riportata nell’ ALLEGATO I

Vista la successiva sentenza del Consiglio di Stato n.1861/2014, integralmente riportata nell’ ALLEGATO II

Tutto ciò premesso, tale istanza, impegna il sindaco e la giunta a prendere atto delle sentenze sopra richiamate e ad emettere/approvare tutti gli atti necessari al fine di :

a) Di vietare l’installazione delle slot machine o VLT all’interno del tessuto urbanistico così come definito dal D.M. 1444/68;

b) Ad individuare, quale ulteriore criterio di limitazione, l’impossibilità di installare le slot o VLT ad una distanza inferiore a 500mt da luoghi ritenuti sensibili quali: scuole di ogni ordine e grado pubbliche, private legalmente riconosciute, ospedali e case di cura, modificando l’art. 7 ” LOCALI ”, comma 1 lettera “b” del regolamento delle Attività di Gioco Comune di San Vincenzo, approvato con deliberazione C.C. il 25/08/2009 n.70 e in vigore dal 25/08/2009;

 c) Ad individuare le attività che attraverso il TULPS pubblicato su Gazz. Uff. 26 Giugno 1936, n. 146 art.110, nel comma 7, 7-bis, 7-ter, 7- quater, 7-quinquies, possono ospitare SLOT e VIDEOLOTTERY, contrastando la diffusione di questi dispositivi, favorendo  e promuovendo soluzioni con sgravi fiscali a favore di coloro che rinunciano all’installazione di tali dispositivi elettronici per il gioco d’azzardo elettronico e/o similari;

d) Ad avvalersi del TULPS pubblicato su Gazz. Uff. 26 Giugno 1936, n. 146 art.110, comma 3, 4 e 5, per portare avanti una campagna anti SLOT e VIDEOLOTTERY, anche in funzione della malattia che tali apparecchiature possano provocare, aumentandone i costi sanitari e sociali;

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Download documentazione:

Istanza : Contrasto alla diffusione delle SAL-SLOT e VIDEOLOTTERY

ALLEGATO I, ALLEGATO II

ALLEGATO III “Regolamento attività di gioco Comune San Vincenzo” in vigore da 25/08/2009

MoVimento5stelle San Vincenzo

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