“Area videosorvegliata…per ragioni di Democrazia”

Il termine streaming, nel campo delle telecomunicazioni, identifica un flusso di dati audio/video trasmessi da una sorgente a una o più destinazioni tramite una rete telematica. Questi dati vengono riprodotti a mano a mano che arrivano a destinazione.

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Il “Codice dell’Amministrazione Digitale”  definito con il Decreto Legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e  successivamente integrato con il Decreto Legislativo 4 aprile 2006, n. 159,  che offre opportunità di partecipazione democratica e trasparenza.

L’obiettivo quindi, è favorire la trasparenza del lavoro  dell’Amministrazione e quindi dare la possibilità a tutti i cittadini di poter  seguire in diretta le Assemblee Comunali nel caso questi non possano essere presenti, unendo tecnicamente la possibilità di evitare la lettura di lunghe verbalizzazioni stenografate disponibili solo al momento della pubblicazione all’Albo Pretorio.

L’istanza proposta prevede una articolazione in aggiornamento al regolamento del Consiglio Comunale di San Vincenzo in base all’ art.2 “Modifiche ed interpretazione del regolamento”  dello statuto del Comune, come da Allegato I in materia di “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RIPRESE AUDIOVISIVE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E LORO DIFFUSIONE”.

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oggetto: Richiesta riprese in diretta via streaming delle sedute del Consiglio Comunale di San Vincenzo

Considerata

la legge 633 del 22/04/1941 – art. 97: “Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la  riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio  pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti,  avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico”;

Considerata

l’esistenza di un “Codice dell’Amministrazione Digitale”  definito con il Decreto Legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e  successivamente integrato con il Decreto Legislativo 4 aprile 2006, n. 159,  che offre opportunità di partecipazione democratica e trasparenza  – l’art. 9 “Lo Stato favorisce ogni forma di uso delle  nuove tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione dei  cittadini, anche residenti all’ estero, al processo democratico e per  facilitare l’esercizio dei diritti politici e civili sia individuali che collettivi”;

Tenuto conto

che le sedute del Consiglio comunale sono eventi pubblici e, di conseguenza, fruibili da qualsiasi cittadino;

Visto

che già numerose amministrazioni locali hanno adottato la  decisione di rendere pubblico il consiglio comunale

Valutato

che nel regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale di San Vincenzo ( Li ) non è presente alcun articolo che vieti o consenta le riprese audio-video ed  in particolare la diretta streaming e che l’ ART. 38 – “Registrazione delle adunanze” del suddetto Regolamento prevede solo una registrazione su supporti magnetici o stenografici per la successiva trascrizione, con successiva cancellazione degli stessi dopo trascrizione.

Chiediamo

che venga accolta la nostra istanza  in fatto di ripresa video in streaming e di modificare/aggiornare il regolamento del Consiglio Comunale di San Vincenzo in base all’art.2 “Modifiche ed interpretazione del regolamento” come da Allegato I, in materia di “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RIPRESE AUDIOVISIVE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E LORO DIFFUSIONE”;
l’obiettivo è favorire la trasparenza del lavoro  dell’Amministrazione e quindi dare la possibilità a tutti i cittadini di poter  seguire in diretta le Assemblee Comunali nel caso questi non possano essere presenti  e evitare la lettura di lunghe verbalizzazioni stenografate disponibili solo al momento della pubblicazione all’Albo Pretorio.

A completamento dell’istanza con oggetto: Richiesta riprese in diretta via streaming delle sedute del Consiglio Comunale di San Vincenzo,  viene allegato:

ALLEGATO I

CITTA’ DI San Vincenzo ( Provincia di Livorno ) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RIPRESE AUDIOVISIVE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E LORO DIFFUSIONE

ALLEGATO II

Valutazioni in materia di  “RIPRESE AUDIOVISIVE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E LORO DIFFUSIONE”

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ALLEGATO I

Oggetto: Proposta regolamento Comunale per il servizio di diretta VIDEO streaming

CITTA’ DI San Vincenzo (Provincia di Livorno) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RIPRESE AUDIOVISIVE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E LORO DIFFUSIONE

Titolo I – Disposizioni generali –


Art. 1. OGGETTO
Il presente Regolamento disciplina il servizio di ripresa audio-video e trasmissione, su internet tramite pagina web o su rete televisiva, effettuato direttamente dall’Ente o da soggetti previamente autorizzati, delle riunioni pubbliche ordinarie e straordinarie, del Consiglio Comunale di San Vincenzo ( Li ).

Art. 2. PRINCIPI REGOLAMENTARI
Il servizio di comunicazione pubblica delle attività istituzionali tramite uno dei canali richiamati dall’articolo precedente, dovrà essere effettuato con rigoroso rispetto dei principi di imparzialità, obiettività e completezza e potrà essere effettuato solo previa richiesta al Presidente del Consiglio Comunale.
Le norme del presente regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, con lo Statuto e con i relativi Regolamenti comunali vigenti.

Art. 3. FINALITA’
Il Comune di San Vincenzo ( Li ) attribuisce alla diffusione audio e video delle sedute del Consiglio Comunale la funzione utile di favorire la partecipazione dei cittadini all’attività politico/amministrativa dell’Ente.
Il presente Regolamento ha pertanto lo scopo di favorire e normare l’accoglimento delle domande di riprese audiovisive delle sedute pubbliche di Consiglio Comunale e di facilitare lo svolgimento di tali riprese, in modo che venga assicurato il diritto della cittadinanza alla informazione e nel contempo il regolare svolgimento dell’attività consiliare.

Titolo II – Modalità di registrazione ed informativa –

Art. 4. REGISTRAZIONE
Il Comune può procedere direttamente, con mezzi ed impianti propri, alla registrazione audio video delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale. Fatte salve le riprese e le trasmissioni via web o televisive delle sedute consiliari effettuate direttamente dall’Ente, i Consiglieri, gli Assessori ed i soggetti terzi che intendano eseguire e trasmettere riprese audio-video, dovranno conseguire l’autorizzazione dal Presidente del Consiglio comunale.
Fermo restando il divieto di ripresa e/o diffusione di dati sensibili e giudiziari, al fine di consentire la diffusione di immagini e di informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità di informazione perseguite ai fini della tutela della privacy, le riprese audio-video in corso di seduta potranno riguardare esclusivamente i componenti del Consiglio Comunale, gli Assessori e gli altri soggetti che partecipano alle sedute del Consiglio Comunale ed in particolare coloro che propongono o intervengono sugli argomenti iscritti all’ordine del giorno nel corso della seduta.

Al fine di assicurare la sola ripresa dei soggetti indicati al comma precedente, le telecamere per la ripresa delle sedute consiliari saranno sempre orientate in modo tale da non inquadrare il pubblico presente in sala né altri soggetti, salvo il personale dipendente in servizio, limitandosi ad inquadrare esclusivamente lo spazio ( emiciclo ) riservato ai componenti del Consiglio Comunale.
I Consiglieri, durante i lavori del Consiglio, non possono in alcun modo impedire le riprese audio-video.

Art. 5. INFORMAZIONE

Il Presidente del Consiglio ha l’obbligo di fornire, preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta circa l’esistenza di videocamere e della successiva trasmissione delle immagini.
Ai fini della conoscenza da parte del pubblico che nella sala consiliare esiste la possibilità di riprese audiovisive e della contemporanea o successiva diffusione delle medesime, è fatto obbligo all’Amministrazione di affiggere specifici avvisi, cartelli o contrassegni all’ingresso della sala.
Il Presidente del Consiglio prima dell’avvio delle riprese e della successiva pubblicazione della seduta, è tenuto ad invitare i Consiglieri, gli Assessori e gli altri soggetti che partecipano alle sedute del Consiglio Comunale, di adottare, nel corso dei loro interventi, le opportune cautele con riferimento all’obbligo del rispetto della tutela dei dati sensibili e giudiziari per i quali vige il rigoroso rispetto del principio di stretta necessità.

Titolo III – Riprese e diffusione delle sedute del Consiglio comunale in video e audio eseguite dal Comune –

Art. 6. RIPRESE AUDIO E VIDEO NONCHE’ DIFFUSIONE
Il Comune di San Vincenzo ( Li ) può effettuare direttamente le riprese con la sua contemporanea e/o successiva pubblicazione sul sito web istituzionale dell’Ente, delle sole sedute pubbliche del Consiglio Comunale.
Le riprese e trasmissioni video, se effettuate a cura dell’Amministrazione Comunale, avverranno per il tramite del Responsabile del Sistema Informativo Comunale, il quale potrà avvalersi nello svolgimento delle proprie attività di personale interno all’Ente.

Art. 7. MODALITÀ DELLE RIPRESE AUDIO-VIDEO DEI LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE – RESPONSABILITÀ
Salvo diversa disposizione motivata del Presidente del Consiglio, la ripresa audio-video dei lavori di ciascun Consiglio Comunale dovrà essere integrale ed obiettiva, senza tagli e salti di registrazione.
Nel corso della seduta, gli interventi di ciascun componente del Consiglio Comunale, degli Assessori e degli altri soggetti che partecipano alle sedute del Consiglio Comunale dovranno essere ripresi integralmente, chiaramente, senza commenti fuori campo né interruzioni.

Non potranno essere fatte oggetto di ripresa audio-video, le pause e le interruzioni espressamente autorizzate dal Presidente del Consiglio.

Art. 8. PUBBLICAZIONE DELLE RIPRESE
Le pubblicazioni delle riprese sia “on line” che secondo l’eventuale modalità “archivio” saranno visionabili sul sito istituzionale dell’Amministrazione Comunale di San Vincenzo ( Li ).
Le registrazioni delle sedute resteranno disponibili sul sito istituzionale del Comune per un periodo di sei mesi a far data da ciascuna seduta consiliare, fatta salva la verifica tecnica – a cura del Responsabile del Sistema Informatico dell’Ente – in ordine alla possibilità del server di mantenere più sedute integrali del Consiglio Comunale, considerando che, rimane come documento ufficiale delle sedute di Consiglio la trascrizione integrale delle registrazioni che è sempre a disposizione dei cittadini.

Al termine del periodo previsto dal precedente comma le riprese vengono conservate in forma permanente su supporto informatico nel rispetto delle norme vigenti e in ottemperanza al Codice dell’Amministrazione Digitale in materia di archivio informatico. 

Titolo IV – Facoltà di ripresa da parte di persone o enti diversi dal Comune –

Art. 9. RICHIESTA DI RIPRESA: AUTORIZZAZIONE E DINIEGO
Persone o enti che desiderano effettuare riprese, presentano, al fine di ottenere l’autorizzazione necessaria, domanda scritta al Presidente del Consiglio/Segreteria, oppure possono compilare apposito modulo sul sito internet del Comune di San Vincenzo ( Li ).

I soggetti interessati dovranno comunicare al Presidente del Consiglio, i seguenti dati chiaramente evidenziati:

– modalità delle riprese;
– finalità perseguite;
– modalità di trasmissione.

L’autorizzazione comporterà l’obbligo per il soggetto autorizzato di rispettare le norme del presente regolamento e, per quanto non espresso, tutta la normativa in materia di privacy, restando in ogni caso a carico dello stesso ogni responsabilità in caso di violazione delle norme richiamate.
L’autorizzazione comporta il consenso all’introduzione nell’aula delle apparecchiature di ripresa come telecamere e altri strumenti di videoripresa, l’utilizzo di servizi ed il collegamento delle attrezzature che dovranno in ogni caso avere ingombri e rumorosità tali da non disturbare lo svolgimento dei lavori e da assicurare la continuità della ripresa.

Il Presidente del Consiglio raccolta la domanda rilascia al richiedente l’autorizzazione ad effettuare le riprese, salvi i casi di manifesta irragionevolezza della domanda cui deve rilasciare il diniego.

Sia per l’autorizzazione che per il diniego, il Presidente rilascerà una risposta scritta.

In caso di rifiuto, motiverà l’eventuale diniego.

Le domande dovranno essere presentate almeno 2 giorni lavorativi antecedenti la seduta del Consiglio Comunale e sarà cura dell’Ufficio segreteria trasmettere tempestivamente al richiedente, l’autorizzazione o il diniego debitamente sottoscritti dal Presidente del Consiglio.
Per utilizzare il materiale visivo o sonoro registrato ad uno scopo differente da quello per cui le riprese o registrazioni sono state autorizzate, occorre una nuova autorizzazione scritta del Presidente competente.

Art.10. AUTORIZZAZIONE PER L’ACCESSO DELLE STRUMENTAZIONI E RIPRESE
AUDIOVISIVE NELLE SEDUTE PUBBLICHE
Il Presidente del Consiglio Comunale, raccolta la richiesta rilascia al richiedente l’autorizzazione ad effettuare le riprese con le modalità ed i limiti indicati al precedente art. 9.
I soggetti autorizzati alle riprese audiovisive si impegnano:

  1.     a presentarsi con congruo anticipo, in ogni caso almeno mezz’ora prima della seduta di Consiglio Comunale, così da poter posizionare la strumentazione necessaria;
  2.     a non disturbare o arrecare pregiudizio durante la ripresa;
  3.     a non esprimere opinioni o commenti durante le riprese;
  4.     a non manipolare artificiosamente il contenuto della ripresa in modo da renderla mendace o distorsiva rispetto l’essenza ed il significato delle opinioni espresse.

I soggetti autorizzati avranno altresì l’obbligo di rispettare le norme del presente Regolamento, e per quanto non espresso tutta la normativa in materia di privacy.
Restano in ogni caso a carico del soggetto autorizzato, le responsabilità in caso di violazione dei principi richiamati all’art.2 del presente Regolamento.

Art. 11. ORGANO COMPETENTE IN TEMA DI RIPRESE AUDIO VIDEO DEI LAVORI
L’organo competente in tema di riprese audio-video dei lavori del Consiglio Comunale è il Presidente del Consiglio. In tale veste egli:

– può autorizzare le riprese contestuali da parte di più richiedenti nel limite massimo di tre per ciascuna seduta; nel caso di più richieste verrà rispettato, per l’autorizzazione, l’ordine di arrivo al protocollo dell’Ente;

– può ordinare la sospensione o l’annullamento della ripresa audio-video in caso di disordini in aula;

– può annullare la messa in onda della ripresa per conclamati motivi;

– può ordinare la sospensione delle riprese in corso di seduta e della eventuale loro diffusione, qualora si manifestassero, a suo insindacabile giudizio, impreviste situazioni che possano costituire violazione della privacy ed in particolare violazione della tutela di dati sensibili e/o giudiziari tutelati;

– vigila sul rispetto delle norme stabilite con il presente regolamento;

– dispone la sospensione delle riprese nelle ipotesi di pause o interruzioni dei lavori dell’Organo collegiale.
Nel caso in cui dovessero essere presenti ai lavori più soggetti autorizzati alle riprese, il Presidente del Consiglio si avvarrà dei poteri conferitigli dalle leggi e dai regolamenti per ordinare nel modo migliore lo svolgimento dei lavori e della disciplina della sala.

Dell’autorizzazione o autorizzazioni rilasciate dal Presidente del Consiglio comunale, il Segretario Generale o il suo sostituto, dovrà darne atto nel processo verbale della seduta.

Art. 12. COSTI, MODALITÀ’ ED UTILIZZO DEL MATERIALE REGISTRATO
I soggetti che effettuano le riprese dei lavori del Consiglio Comunale:
– si impegnano a coprire tutti i costi derivanti dalle riprese e dalla loro pubblicazione, ad esclusione della corrente elettrica, presente nel luogo in cui avvengono i lavori del
Consiglio Comunale, il cui utilizzo è gratuito.

Art. 13. LIMITI DI TRASMISSIONE E COMMERCIALIZZAZIONE
È vietato il commercio del materiale audiovisivo da parte di chiunque.
I soggetti autorizzati alle riprese audiovisive si impegnano:

– a non utilizzare le immagini a scopo di lucro;

– a utilizzare il materiale registrato all’unico scopo per cui la ripresa è stata autorizzata, per utilizzare il materiale visivo o sonoro registrato per uno scopo differente si rinvia all’ultimo comma dell’art.9 del presente Regolamento;

– a pubblicare la registrazione integralmente non dividendola in più segmenti;

– a non veicolare le immagini associandole a messaggi pubblicitari di alcun genere ( es. politico, commerciale, etc ).

I soggetti autorizzati che violino le disposizioni di cui al presente Regolamento sia nelle riprese sia nella diffusione delle immagini verranno invitati dal Presidente del Consiglio Comunale, con comunicazione motivata, a correggere le modalità di ripresa e, in caso di recidiva, potranno non essere più ammessi ad effettuare riprese e decadranno dal relativo diritto.
Il Presidente del Consiglio, qualora se ne verifichino le condizioni, segnalerà nelle sedi competenti le violazioni all’Ordinamento individuate negli articoli precedenti.

Titolo V – Riprese delle sedute pubbliche effettuate nell’esercizio del diritto di cronaca –

Art. 14. RIPRESE E DIFFUSIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN VIDEO E AUDIO DA PARTE DI TESTATE GIORNALISTICHE ED EMITTENTI RADIO TELEVISIVE
La ripresa video-audio delle sole sedute consiliari pubbliche con finalità di informazione da parte di testate giornalistiche regolarmente registrate o di emittenti radio o televisive titolari di frequenze autorizzate, deve essere previamente autorizzata dal Presidente del Consiglio Comunale, al solo fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente tutelato.
In tal caso, ogni responsabilità in ordine alla tutela e al trattamento alla conservazione e alla diffusione dei dati personali ed in particolare di quelli sensibili e giudiziari emergenti dalle riprese audio e video rimane nell’unica e piena responsabilità del responsabile legale della testata giornalistica o radio o televisiva per la quale le riprese delle sedute consiliari sono state effettuate, il tutto nel rispetto del Codice di deontologia giornalistica.
L’autorizzazione è concessa a titolo non oneroso e della circostanza il Presidente del Consiglio Comunale dà comunicazione ai presenti in sala.

Art. 15. ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA

La diffusione delle immagini e delle riprese, delle sedute consiliari da parte di testate giornalistiche, deve ritenersi in generale consentita, anche senza il consenso degli interessati, sulla base di quanto disposto dagli art.136 e D. Lgs. n.196/2003 e dal Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio del diritto di cronaca giornalistica, ai quali il presente Regolamento opera espresso rinvio.

Al giornalista è consentito esprimere eventuali opinioni o commenti durante le riprese televisive, senza arrecare disturbo ai lavori consiliari, rappresentando anche tale facoltà una modalità di espressione del diritto di libertà di manifestazione del pensiero tutelato dall’art. 21 della Costituzione.

In osservanza della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali è, in ogni caso, riconosciuta agli interessati – il Consiglio comunale, nella persona del Presidente, o, eventualmente, anche dei singoli componenti – la facoltà di esercitare, direttamente presso la testata giornalistica, alcuni diritti a tutela dei dati trattati, ivi compreso quello di prendere visione delle riprese effettuate durante le sedute consiliari.

Valutato il pubblico interesse dei lavori del Consiglio comunale, è consentito l’allacciamento della strumentazione di ripresa alla rete elettrica comunale, anche alle emittenti televisive eventualmente interessate all’effettuazione delle riprese televisive solo per il tempo strettamente necessario alle riprese stesse.

Titolo VI – Modalità di divulgazione delle riprese e diritto di accesso alle trascrizioni –

Art. 16. FUNZIONE DELLA DIFFUSIONE VIA INTERNET IN TEMPO REALE (STREAMING VIDEO).
Detto regolamento attribuisce alla diffusione in streaming ( in tempo reale ) delle sedute pubbliche la funzione utile di favorire la partecipazione dei cittadini all’attività politico amministrativa dell’Ente.
Le trasmissioni in streaming delle sedute consiliari dovranno essere integrali, svolte in diretta e gli  audio-video saranno riprodotti esclusivamente in forma integrale, senza modificazione alcuna; il soggetto autorizzato non potrà in alcun modo associare, all’interno della pagina di pubblicazione del materiale, messaggi pubblicitari di alcun genere ( es. politico, commerciale, etc.).

Art. 17. MODALITÀ’ DI DIVULGAZIONE E CONSERVAZIONE DA PARTE DELL’ENTE
Le riprese audio video, effettuate dal soggetto affidatario del servizio per conto del Comune o dal dipendente comunale, dovranno poi essere messe a disposizione dei cittadini sia “on line” che secondo l’eventuale modalità “archivio” e saranno visionabili sul sito istituzionale dell’Amministrazione Comunale con le modalità già indicate al precedente Titolo III.

Art. 18. DIRITTO DI ACCESSO ALLE TRASCRIZIONI

Fermo restando l’esercizio del diritto di accesso alle trascrizioni delle sedute consiliari, peraltro allegate integralmente alle deliberazioni di Consiglio comunale, lo stesso diritto non è esercitabile nei confronti delle video-audio registrazioni, in quanto non costituenti documento amministrativo.

Titolo VII – Disposizioni in materia di privacy –

Art. 19. SICUREZZA DELLE BANCHE DATI E LORO TRATTAMENTO
L’attivazione del servizio di ripresa e diffusione delle sedute del Consiglio comunale è subordinata all’avvenuto adeguamento del documento programmatico per la sicurezza dei dati del Comune di San Vincenzo ( Li ) con riferimento alla sicurezza delle banche dati che ne scaturiranno e al loro trattamento, alla nomina dei Responsabili e Incaricati del trattamento dati ai sensi della vigente normativa sulla privacy, nonché all’adozione delle misure di tutela secondo la direttiva emanata dal Garante della Privacy in materia di pubblicazione di dati della Pubblica Amministrazione sul web.

Art. 20. RISPETTO DELLA PRIVACY
Al fine di prevenire l’indebita divulgazione di dati sensibili, ai sensi del D. Lgs, n.196/2003 per tutelare ed assicurare la riservatezza dei soggetti presenti, o oggetto del dibattito, sono vietate le riprese audiovisive ogni qualvolta le discussioni consiliari hanno ad oggetto dati che attengono lo stato di salute, l’origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, l’adesione a sindacati, associazioni a carattere religioso, filosofico o sindacale, la vita e le abitudini sessuali.
Sono altresì vietate le riprese ogni qualvolta le discussioni hanno ad oggetto dati, di privati cittadini, che vanno a costituire la categoria dei dati ‘giudiziari’, vale a dire quelli idonei a rivelare l’esistenza a carico dell’interessato di provvedimenti di carattere penale.

Art. 21. TUTELA DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI
Al fine di prevenire l’indebita divulgazione dei dati qualificati come “sensibili” dal D. Lgs. n.196/2003, per tutelare ed assicurare la riservatezza dei soggetti presenti o oggetto del dibattito, il Presidente del Consiglio Comunale deve richiamare i componenti del Consiglio Comunale ad un comportamento consono al ruolo che ricoprono, in modo che evitino di divulgare dati personali non attinenti alla discussione, inutili e inopportuni ( per i quali vige il rigoroso rispetto del principio di stretta necessità ) e può, in occasioni particolari, in caso di mancata osservanza da parte dei Consiglieri, limitare la ripresa a tutela delle persone presenti o oggetto di discussione.
Il Presidente del Consiglio Comunale provvederà, nel rispetto di quanto prescritto al precedente art. 20, ad evitare la diffusione dei dati sensibili e giudiziari anche disponendo – nel caso di diffusione delle immagini non in diretta – il taglio e l’esclusione della diffusione delle porzioni di registrazione effettuate.

Art. 22. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI RILEVATI CON LE RIPRESE
Nel rispetto della generale normativa in materia di privacy, cui si rinvia, il Comune di San Vincenzo ( Li ) è individuato titolare del trattamento dei dati raccolti attraverso le riprese effettuate dal Comune.
Il Responsabile del trattamento verrà individuato con apposito atto da parte del Servizio competente; di tale provvedimento verrà fornita adeguata informazione anche attraverso la sezione del sito dedicata alla trasmissione delle riprese audio e video del Consiglio Comunale.
Il gestore privato cui è, eventualmente, affidato dal Comune l’incarico di ripresa e/o la successiva gestione, manutenzione e aggiornamento del sito Internet del Comune è ugualmente individuato quale Responsabile del trattamento dei dati rilevati con le riprese.
Il soggetto che chiede l’autorizzazione alle riprese deve indicare preventivamente nella richiesta scritta, il nome del titolare ed altresì il responsabile del trattamento dei dati che rileverà ( nel caso venga autorizzato ).

Titolo VIII – Norme di Chiusura –

Art. 23. NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al codice in materia di protezione dei dati personali e, per la parte ad esso attinente, del Regolamento comunale per la disciplina delle modalità di esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi e del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale.

Art. 24. ENTRATA IN VIGORE
La presente disciplina avrà efficacia dall’intervenuta esecutività della relativa deliberazione consiliare di approvazione.

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