“Amianto su area comunale: verifica sugli edifici”

Introduzione

L’AMIANTO, fino all’inizio degli anni ’80, ha rappresentato la panacea per tantissimi problemi tecnologici legati soprattutto al calore, alla resistenza, alla leggerezza e inalterabilità dei materiali.

Ciò ne ha determinato l’utilizzo estremamente diffuso in una grande varietà di campi e di prodotti, il più conosciuto dei quali è sicuramente il cemento-amianto, generalmente detto “ETERNIT”. 

Il cemento-amianto, a noi tutti ben noto perché quasi sempre presente nelle abitazioni costruite fino a metà degli anni ’80, è un’impasto generalmente in un rapporto di 1 / 5, cioè contenente circa il 20% di fibra di amianto.

Al 1992 risale la messa definitiva al bando dell’amianto, (la maggior parte dei manufatti in cemento amianto risale agli anni ’60 / ’70), questi materiali risultano essere in opera da almeno venti anni e, salvo periodici e ricorrenti interventi manutentivi con vernici o altri rivestimenti in grado di proteggerne le superfici, è chiaro che la maggior parte di quelli attualmente in opera è fortemente a rischio di rilascio di fibre di amianto nell’ambiente circostante.

Premessa

“La situazione fotografata dalla Mappatura ARPAT si presenta in linea con quella di altre Regioni, per le quali è stato rilevato una notevole distribuzione di materiale contenente amianto, ma in definitiva una limitata pericolosità dello stesso, a causa di limitata esposizione e/o buono stato di conservazione. Dei 1145 casi contenenti amianto rilevati, 472 presentavano misure di prevenzione attive di confinamento delle superfici dei materiali contenenti amianto.

La mappatura non ha considerato la presenza di amianto nell’edilizia, oggetto di oltre il 90 % degli esposti da parte dei cittadini (coperture, serbatoi, canne fumarie, ecc.).

A partire dal 2010 la Regione Toscana ha finanziato due progetti finalizzati ad identificare sul territorio regionale gli affioramenti rocciosi che possono contenere minerali fibrosi che rientrano nella categoria dell’amianto.”

Il testo estratto ARPAT fornisce una mappatura e un quadro parziale della presenza di amianto sul territorio regionale e mette in evidenza, nel 2007, lo stato degli edifici pubblici che contengono strutture o parti in amianto o amianto-cemento.

L’indagine di ARPAT mette in luce le locazioni di edifici pubblici contenenti amianto per tipologia e per cittadina.
A San Vincenzo, nel 2007, avevamo complessivamente 310 metri di superficie coperta di amianto, 230 m. coperti a POSTE ITALIANE via Biserno e 80 m. coperti in RFI S.p.A. sede in via Aurelia Nord come da rapporto aggiornato al 30 Settembre 2007.

Ad oggi non sappiamo se ancora tali edifici pubblici contengono questa tipologia di materiale (amianto) oppure se è stato rimosso, rimane il dato di fatto che come riportato nel rapporto ARPAT, probabilmente c’è una alta percentuale di coperture, serbatoi, canne fumarie, ecc., che contiene amianto o amianto-cemento e di cui non conosciamo quantità, stato di conservazione, localizzazione.

Il Comune di San Vincenzo ha ottenuto in data 29/05/2008 la Certificazione UNI EN ISO 14001:2004 per le seguenti attività: “Gestione ambientale delle attività e dei servizi svolti sul territorio comunale, pianificazione territoriale; manutenzione di aree e strutture comunali; controllo delle gestioni affidate a terzi dei servizi di igiene urbana e del sistema idrico integrato; protezione civile” e in data 22.12.2008 il Comitato per l’Ecolabel e l’Ecoaudit ha deliberato la Registrazione del Comune ai sensi del Regolamento Europeo EMAS n. 761/01, con l’attribuzione del n. IT-001044.

Nella dichiarazione ambientale 2011 Comune di San Vincenzo, aggiornata al 31/12/2010, si evidenzia che: “…la tromba d’aria del 4/10/08 che tra i principali danni causati ha comportato lo scoperchiamento di molti capannoni nella zona artigianale con conseguente spargimento sul territorio circostante di manufatti contenenti amianto…” E’ anche riportato che: “… il Comune ha posto in essere, insieme alle altre autorità competenti, le procedura per la gestione dell’emergenza e si è affidata a delle ditte specializzate per la rimozione ed il corretto smaltimento di tutti i rifiuti di amianto.”

Tale testimonianza conferma che la presenza di amianto sul territorio comunale è evidente, ma nonostante tale episodio, si minimizza tale constatazione, dichiarando sempre nel Rapporto ambientale 2011, pagina 64, che la presenza di amianto sul territorio del Comune di San Vincenzo è TRASCURABILE.

Nella valutazione della contaminazione da amianto acque potabilizzate, in base alla RICERCA SANITARIA FINALIZZATA n°377/A anno 1997 e commissionata dalla Regione Toscana, si definisce con il termine generico di amianto o asbesto, un gruppo di idrossisilicati presenti in natura in forma fibrosa che per le sue peculiari caratteristiche di resistenza al calore, di isolamento termico ed elettrico, nonché per la possibilità di essere filato, è stato uno dei materiali più utilizzati nel nostro secolo in molti settori, tra cui l’edilizia, la cantieristica navale, l’ industrie automobilistica, elettrica, chimica, tessile, alimentare.

Queste particolari proprietà, che lo rendono un eccellente materiale meccanico, gli conferiscono però anche un’alta resistenza alla degradazione e alla rimozione biologica. E’ ormai noto che l’inalazione delle sottilissime fibre, causa patologie quali l’asbestosi, il carcinoma polmonare e il mesotelioma maligno, principalmente della pleura e del peritoneo, tanto che l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro IARC, ha classificato l’amianto tra i materiali di gruppo 1, tra quelli cioè, per i quali esistono sufficienti prove di cancerogenicità nei confronti dell’uomo.

Tale ricerca, analisi, riporta anche che la comunità scientifica ha un consenso generale sul considerare pericolose per la salute dell’uomo le fibre con diametro inferiore a 1,5 µm e lunghezze superiori a 8 µm e che non vi è alcuna evidenza che esista una soglia minima di fibre di asbesto al di sotto della quale si possa escludere l’attività cancerogena. Incrementi di incidenza di tumori sono stati dimostrati in popolazioni esposte a livelli molto bassi di fibre di amianto.

amianto-blog

ASSOAMIANTO – associazione consulenti, operatori nell’ambito della rimozione smaltimento e bonifica amianto, riporta la normativa di riferimento D.M. 06/09/94 punto 2c, dove per INTERNO EDIFICI _ AMBIENTI di VITA, il valore ammesso per inquinamento da amianto, valutato con metodo SEM (microscopia elettronica di scansione) è di 2,0 Fibre/Litro (F/L).

L’art. 31 del decreto  legislativo  15 agosto 1991, n. 277 fissa i valori limite di esposizione a fibre di amianto, richiamato successivamente dalla LEGGE 27 marzo 1992, n. 257 – Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto. Esso riporta all’art.31. “Superamento dei valori limite di esposizione”:

  1. I valori limite di esposizione alla polvere di amianto nell’aria, espressi come media ponderata in funzione del tempo su un periodo di riferimento di otto ore, sono: a) 0,6 fibre per centimetro cubo per il crisotilo (6/b); b) 0,2 fibre per centimetro cubo per tutte le altre varietà di amianto, sia isolate sia in miscela, ivi comprese le miscele contenenti crisotilo.
  2. [ omissis ]

La LEGGE 27 marzo 1992, n. 257  fissa le norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto. L’art.12 Rimozione dell’amianto e tutela dell’ambiente comma 1. individua le  unità sanitarie locali per effettuare l’analisi del rivestimento degli  edifici, avvalendosi anche del personale degli uffici tecnici erariali e degli uffici tecnici degli enti locali.

Ancora al comma 5 dell’art.12, LEGGE 27 marzo 1992, n. 257 ,si individua le unità sanitarie locali per istituire  un  registro  nel quale  è  indicata  la localizzazione  dell’amianto  floccato  o in matrice friabile presente negli edifici. I proprietari degli immobili devono comunicare alle unità sanitarie locali i dati relativi  alla presenza   dei  materiali  di  cui  al  presente  comma. Le  imprese incaricate di eseguire lavori  di  manutenzione  negli  edifici  sono tenute   ad  acquisire,   presso  le  unità  sanitarie  locali,  le informazioni necessarie per l’adozione di misure cautelative per  gli addetti.

Secondo la Legge Regionale 19 settembre 2013, n. 51 – Norme per la protezione e bonifica dell’ambiente dai pericoli derivanti dall’amianto e promozione del risparmio energetico, della bioedilizia e delle energie alternative, comma 5, i CONTRIBUTI NON possono essere concessi ai proprietari che non abbiano assolto gli obblighi di informazione di cui all’ art.12, comma 5, della l. 257/1992 , fatta salva l’applicazione di sanzioni amministrative di cui all’art.15 della medesima l. 257/1992 .

Infatti di contributi si parla al comma 4, dove il piano regionale di tutela dall’amianto può prevedere la concessione di contributi a favore dei proprietari degli immobili per la rimozione dei materiali contenenti amianto, secondo procedure ad evidenza pubblica e tenuto conto delle diverse situazioni di pericolo.

L’art.21 – Competenze dei comuni, del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n.22 “Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio”, stabilisce che i Comuni effettuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, art.23.

Inoltre è di competenza dei comuni l’approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati.

L’ art.8 – Esclusioni, non prevede il non ritiro di AMIANTO da parte del gestore di rifiuti comunali o di chi per esso.

La Delibera del consiglio regionale toscano n.102/97 al punto 9 descrive la procedura per la rimozione dei manufatti di cemento-amianto di piccole dimensioni eseguita dal solo proprietario del manufatto.

La procedura per la rimozione di manufatti di piccola dimensione (ad esempio cappe aspiranti, canne fumarie, cassonetti di deposito per l’acqua, piccole superfici di coperture), è una operazioni nelle quali non sono impiegati lavoratori subordinati, ed è così semplificata: 1) i materiali devono essere rimossi interi e solo in via eccezionale possono essere sezionati; 2) bagnare abbondantemente i manufatti prima della loro rimozione; 3) è vietato l’uso di strumenti da taglio quali seghe, flessibili, trapani ecc. . Se necessario, il materiale può essere sezionato con pochi colpi di martello sul materiale bagnato già insaccato o avvolto con teli di plastica; 4) il materiale di risulta contenente amianto ancora bagnato, deve essere coperto e confinato con teli di materiale plastico e smaltito correttamente secondo le procedure descritte per lo smaltimento rifiuti.

Vista la normativa sopra descritta e i fatti riportati in premessa;

visto anche il  DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale;

si richiede 

In un’ottica di tracciabilità e sicurezza in fatto di amianto, se esiste un rapporto o un registro da poter consultare in caso esecuzioni di lavori su edifici in aree private a rischio amianto come riportato in normativa?

Se sia stata effettuata la giusta informazione sulla manipolazione/inalazione dell’amianto e della sua cancerogenicità nei confronti dell’uomo?

E’ stato effettuato un controllo degli altri edifici pubblici, inclusi gli stabili scolastici, visto che la sede RFI S.p.A. (ferrovie) se non rimosso, potrebbe ancora contenere almeno 80 m. di copertura di amianto, mentre altri 230 m. di copertura in amianto, se non rimossi, potrebbero essere contenuti nell’edificio di POSTE ITALIANE in via Biserno?

Su quali dati scientifici si è usata la parola “TRASCURABILE” nel Rapporto ambientale 2011, pagina 64, in fatto di presenza di amianto sul territorio comunale, vista la pericolosità di 2,0 Fibre/Litro in ambito ambientale?

Si richiede inoltre,

per favorire l’eliminazione di amianto in ambito privato, la verifica di eventuale erogazione di fondi da parte della Regione Toscana, in favore dello smaltimento controllato di amianto;

l’istituzione, propaganda e fornitura gratuita da parte di organi come ASL6 o Comune, del kit auto-rimozione amianto  per favorire l’eliminazione e aggiornamento mappatura amianto in area comunale, come da Delibera del consiglio regionale toscano n.102/97 al punto 9.

In particolare, il kit contiene:

  1. 1 tuta in polipropilene a alta grammatura, dotata di cerniera rinforzata con copertura, omologata secondo UNI EN 13034:2005 e UNI EN ISO 13982-1:2005, il dispositivo di protezione individuale ha ottenuto “L’Attestato di Esame CE di Protezione contro rischi chimici di III (terza) categoria”, taglia XL o XXL idonea alla rimozione di cemento amianto
  2. 1 paio di guanti ricoperti in NBR, supporto in maglia di cotone, Certificato a norma CE e conforme alla direttiva 89/686/CEE
  3. 1 Semimaschera FFP3 pieghevole con valvola
  4. 1 plate bag tipo 13H3Y, dotato di lyner interno da 80 micron, idoneo al confezionamento, carico e trasporto di lastre di cemento amianto, già etichettato secondo le normative di sicurezza (scritta amianto e rifiuto – UN13H3/Y A+R+ADR9). Dimensioni plate bags cm 310x110x50, portata kg 1.000

litri 5 di soluzione incapsulante pronta all’uso per cemento amianto tipo C. Il prodotto è conforme a quanto previsto dal Decreto del Ministero della Sanità del 20 Agosto 1999.

(costo circa 30€)

I vantaggi dell’auto-rimozione sono espressi in un minor costo poiché è l’utente stesso che provvede, in proprio, alla rimozione dei materiali contenenti amianto, risparmiando sulla manodopera, incentivando così la messa in sicurezza dell’edificio/stabile.

NON è compreso nel kit auro-rimozione amianto, recupero e smaltimento.

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