“Balli proibiti”

L’insabbiamento di oltre 8000mq di posidonia, la lottizzazione abusiva del Park Albatros, la triste storia della nostra mensa scolastica, lo skyLine di libera interpretazione della ex-pizzeria Il Faro e molto altro, sono meri segnali di disattenzione dei beni pubblici, dello sperpero di denaro dei cittadini, la non curanza dell’ambiente verso le aspettative per il futuro generazionale.

Tutto ciò testimonia quanto l’attuale gestione del territorio Sanvincenzino sia fallimentare… o meglio, fallimentare per la Comunità di San Vincenzo!

Il documento sotto riportato articola l’illegittimità sul comparto “d5-c”, dove una variante semplificata conferisce possibilità di insediamento di una discoteca, edifici vari, incluso residenziali, in una zona “non urbanizzata” e che ricade in un’area dove è possibile SOLO sviluppare e recuperare risorse e strutture per l’agricoltura.

Domani in Consiglio Comunale 21 Dicembre 2016, speriamo che ripensino all’errore che stanno per commettere. E nel caso di un eventuale ripensamento, ci costerebbe solo qualche migliaio di euro di soldi pubblici tra progetti, consulenze e rimborsi vari… e quest’estate la febbre del sabato sera la “balleremo” in un campo… di grano!

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Variante semplificata al R.U. per le attività produttive, recepimento delle definizioni del P.S. e di adeguamento normativo alla L.R.T. n. 65/2014 ed alla D.P.G.R. n. 64/r/2013 – Adozione

RICHIESTA PRONUNCIA DELLA CONFERENZA PARITETICA AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 3 DELLA L.R.T. N. 64/2015.

PREMESSA

Il Comune di San Vincenzo, con delibera del Consiglio Comunale n. 78 del 5 settembre 2016 ha adottato la “Variante semplificata al R.U. per le attività produttive, recepimento delle definizioni del P.S. e di adeguamento normativo alla L.R.T. n. 65/2014 ed alla D.P.G.R. n. 64/r/2013”.

In particolar modo la proposta di variante semplificata al Regolamento Urbanistico, ai sensi dell’art. 30 della L.R. 65/2014, consiste sostanzialmente anche nella diversa perimetrazione della scheda denominata “SSI.7.d.5 – ATTIVITÀ PRODUTTIVE”, comprendente l’inserimento del comparto a Sud della Strada provinciale S.P. n. 20, di una nuova area di espansione denominata “d.5-c” dove è consentito:

Intervento diretto: il recupero degli edifici esistenti con intervento di sostituzione edilizia a parità di volume esistente con contestuale cambio di destinazione d’uso a residenza;
Piano Attuativo: il piano attuativo di iniziativa privata è destinato alla realizzazione di attività produttive, attività ricettive ed attività urbane. Per l’attuazione degli interventi il piano attuativo dovrà prevedere la realizzazione delle opere di urbanizzazione nonché la progettazione e realizzazione a cura e spese del lottizzante, di un edificio con destinazione servizio pubblico, da cedere all’Amministrazione Comunale, oppure l’ampliamento della Cittadella delle Associazioni per una superficie minima di mq. 80,00 di S.U.L..
Dall’esame della documentazione allegata alla delibera, ed in particolar modo, la “Relazione illustrativa dei contenuti” si rileva che le aree interessate dalla variante semplificata al Regolamento Urbanistico, sono all’interno del perimetro del territorio urbanizzato.
Scopo della presente, è quello di dimostrare che la nuova area di espansione denominata “d.5-c” è esterna al perimetro del territorio urbanizzato e priva di urbanizzazione, in contrasto con la disciplina urbanistica regionale e con gli strumenti della pianificazione territoriale comunale.

PROFILI DI ILLEGITTIMITA’ CON LA LEGGE REGIONALE 10 NOVEMBRE 2014 N. 65

La Legge Regionale 10 novembre 2014 n. 65 “Norme per il governo del territorio” dichiara che nuovi impegni di suolo a fini insediativi e infrastrutturali sono consentiti esclusivamente qualora non sussistano alternative di riutilizzazione e riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti”, a tal fine, detto principio viene pertanto tradotto in una serie di dispositivi operativi concreti, definendo in modo puntuale il territorio urbanizzato, e differenziando le procedure per intervenire all’interno di questo da quelle per la trasformazione in aree esterne, con particolare riferimento alla salvaguardia del territorio rurale e al fine di promuovere il riuso e la riqualificazione delle aree urbane.

L’individuazione del perimetro del territorio urbanizzato, costituisce uno dei cardini concettuali della legge urbanistica regionale, in particolar modo, l’articolo 4, comma 3 della L.R. n. 65/2014 dispone che il territorio urbanizzato è costituito da:

  • I centri storici;
  • Le aree edificate con continuità dei lotti a destinazione residenziale, industriale e artigianale, commerciale, direzionale, di servizio, turistico-ricettiva;
  • Le attrezzature e i servizi;
  • I parchi urbani;
  • Gli impianti tecnologici;
  • I lotti e gli spazi inedificati interclusi dotati di opere di urbanizzazione primaria.

Quindi, il perimetro del territorio urbanizzato è stabilito ex lege, non è un progetto in quanto rappresenta una fotografia dell’esistente, e per detti motivi, è evidente come la nuova area di espansione denominata “d.5-c” è esterna al perimetro del territorio urbanizzato e priva di urbanizzazione, che la scheda normativa prevede a carico del lottizzante.

Nelle aree esterne al territorio urbanizzato non sono consentite nuove edificazioni residenziali che invece scheda normativa “d.5-c” prevede, tramite intervento diretto, con il recupero degli edifici esistenti.

Limitati impegni di suolo per destinazioni diverse da quella residenziale sono in ogni caso assoggettati al parere obbligatorio della “conferenza di copianificazione”, chiamata a verificare puntualmente, oltre alla conformità al P.I.T., che non sussistano alternative di riutilizzazione o riorganizzazione di insediamenti e infrastrutture esistenti, e per tali motivi, la procedura semplificata (art. 30 della L.R. n. 65/2014) intrapresa dall’Amministrazione Comunale non è coerente con la legge regionale.

PROFILI DI ILLEGITTIMITA’ CON IL PIANO DI INDIRIZZO TERRITORIALE (P.I.T.)

Con Delibera di Consiglio Regionale 27 marzo 2015 n. 37 è stato approvato “Atto di integrazione del piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico”.

Al Capo IV della “Disciplina del Piano” del P.I.T., l’articolo 9, comma 2 dispone che:

“L’obiettivo generale concernente l’invariante strutturale di cui al presente articolo è la salvaguardia e valorizzazione del carattere policentrico e delle specifiche identità paesaggistiche di ciascun morfotipo insediativo che vi concorre. Tale obiettivo viene perseguito mediante: 

c) la riqualificazione dei margini città-campagna con la conseguente definizione dei confini dell’urbanizzato, e la promozione dell’agricoltura periurbana multifunzionale come strumento per migliorare gli standard urbani;”

Inoltre, l’articolo 12, comma 1 della “Disciplina del Piano” del P.I.T., stabilisce che:

“1. Nell’elaborazione e nell’applicazione degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, nonché dei piani e programmi che producono effetti territoriali la Regione e gli enti territoriali competenti, in coerenza con quanto disposto dalla L.R.65/2014 e dall’articolo 149 del Codice, perseguono l’insieme degli obiettivi generali di cui agli articoli 7, 8, 9,11 e le disposizioni richiamate all’articolo 10.”

Il confine del territorio urbanizzato viene inoltre definito in maniera puntuale dal P.I.T., tramite la carta del “Territorio Urbanizzato” .ConfineComunaleSanVincenzo

AreaInteressata

ConfineInsediativoSaVincenzo

AreaAgricolaInteressata2

AreaAgricolaInteressata
“Area Interessata riquadrata in rosso”

Come si evince dalle carte sopra allegate, è evidente come la nuova area di espansione denominata     “d.5-c” , sia esterna al perimetro del territorio urbanizzato e non è interna ad esso, come dichiarato  dall’Amministrazione Comunale.

PROFILI DI ILLEGITTIMITA’ CON IL PIANO STRUTTURALE (P.S.)

Il Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di piano paesaggistico regionale (PIT/ppr) è stato approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 37 del 27 marzo 2015 e quindi successivamente alla adozione del nuovo Piano Strutturale del Comune di San Vincenzo avvenuta  con Delibera di  Consiglio Comunale n. 102 del 6 dicembre 2013 ed approvato con Delibera di Consiglio Comunale  n. 76 del 5 agosto 2015.

Il  P.I.T.  sancisce  che  gli  strumenti  della  pianificazione  territoriale  ed  urbanistica comunale  debbano  conformarsi  alla  disciplina  statutaria  del  Piano,  perseguendone  gli obiettivi,  applicandone  gli  indirizzi  per  le  politiche  e  le  direttive  e  rispettandone  le prescrizioni d’uso ai sensi dell’articolo 145 del D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”.

L’articolo  23 “Disposizioni  transitorie”,  della  disciplina  del  P.I.T.  stabilisce  che  gli strumenti  della  pianificazione  territoriale  ed  urbanistica  adottati  prima  della  data  di pubblicazione  sul  B.U.R.T.  della  delibera  regionale  di  approvazione  del  P.I.T.  medesimo debbano essere approvati nel rispetto delle prescrizioni, delle prescrizioni d’uso, e delle direttive contenuti nella disciplina dello Statuto del territorio.

Il Comune di San Vincenzo, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 dell’ 8 gennaio 2016, ha approvato la nota a firma dell’Arch. Stefano Gommoni, progettista del Nuovo Piano Strutturale, con la quale viene attestata la “conformità tra la disciplina del Nuovo Piano Strutturale del Comune di San Vincenzo e le disposizioni del P.I.T./P.P.R della Regione Toscana” in particolare si certifica che “I caratteri della componente statutaria del nuovo P.S., i contenuti delle politiche di tutela territoriale, degli indirizzi e delle prescrizioni dello strumento, così come rappresentati dal Titolo II e dal Titolo III della disciplina, Elaborato RCA, nonché dagli elaborati grafici Tavola B01 – Risorse storiche ed archeologiche, Tavola B02 – Risorse ambientali, Tavola B03 – Unità di Paesaggio, Tavola B04 – Invarianti strutturali, Tavola B06 – Sistemi ambientali ed insediativi, risultano conformi e coerenti le prescrizioni e le prescrizioni d’uso contenute nel PIT/ppr e riferibili all’ambito territoriale del Comune di San Vincenzo”.

Come si evince dalle “Tavola B04 – Invarianti strutturali” e “Tavola B06 – Sistemi ambientali ed insediativi” dello statuto del territorio del Nuovo Piano Strutturale, è evidente come la nuova area di espansione denominata “d.5-c” risulta esterna al territorio urbanizzato, in quanto ricadente nel Subsistema ambientale della pianura alta (Pal), con prevalente funzione agricola, in conformità alla carta del “Territorio Urbanizzato” allegata al P.I.T..

CONCLUSIONE

La nuova area di espansione denominata “d.5-c”, di cui alla delibera in oggetto, oltre ai motivi di contrasto con la disciplina del Nuovo Piano Strutturale, sono da rilevare macroscopici elementi di non rispondenza anche con la normativa regionale, che vengono di seguito riassunte:

  • La “Tavola B04 – Invarianti strutturali” e “Tavola B06 – Sistemi ambientali ed insediativi” dello statuto del territorio del Nuovo Piano Strutturale, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 5 agosto 2015 ricomprende la nuova area di espansione denominata “d.5-c” nel Subsistema ambientale della pianura alta (Pal), con prevalente funzione agricola, e pertanto esterna al territorio urbanizzato e priva di ogni opera di urbanizzazione, in contrasto con la carta del “Territorio Urbanizzato” allegata al P.I.T, approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 37 del 27 marzo 2015 ed in contrasto con l’individuazione del perimetro del territorio urbanizzato, disciplinato ex lege dall’articolo 4, comma 3 della L.R. n. 65/2014;
  • La nuova area di espansione denominata “d.5-c” essendo esterna al territorio urbanizzato e priva di ogni opera di urbanizzazione, è in ogni caso soggetta al parere obbligatorio della “conferenza di copianificazione”, chiamata a verificare puntualmente, oltre alla conformità al P.I.T., che non sussistano alternative di riutilizzazione o riorganizzazione di insediamenti e infrastrutture esistenti, e per tali motivi, la procedura semplificata (art. 30 della L.R. n. 65/2014) intrapresa dall’Amministrazione Comunale non è coerente con la R. n. 65/2014.

Per tutto quanto sopra riportato si richiede la pronuncia della conferenza paritetica ai sensi dell’art. 49, comma 3 della L.R.T. n. 64/2015 per l’annullamento della delibera in oggetto e della conseguente Delibera del Consiglio Comunale n. 79 del 5 settembre 2016 “Piano Attuativo di iniziativa privata scheda normativa D.5 – Attività Produttive – Comparto C – Adozione”, con la quale si prevede la realizzazione di una C.A.V. e una discoteca.

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