San Vincenzo… il caso “posidonia insabbiata”

“Il caso posidonia”

Tra Maggio e Luglio 2016, nell’arenile del Comune di Castagneto Carducci sono stati interrati circa 8000mc di posidonia oceanica. Le piante in questione (non sono alghe) erano però state rinvenute nella spiaggia di San Vincenzo ad oltre un chilometro dalla zona del conferimento.

Gli articoli di giornale curati dal Sindaco e amministrazione di San Vincenzo, riportano che il Ministero dell’Ambiente ha garantito la fattibilità dell’operazione…

Ma a nostro avviso ci sono punti oscuri, come vedremo nella parte successiva di questo articolo.

Anche la Forestale sembra aver speso una parola in favore di questa ennesima pulizia dell’arenile Sanvincenzino. Ennesima pulizia… perché anche nel 2014 fu portata avanti una azione simile, ma di minor costo e entità. Come vedremo consorzi e aziende, saranno unite in un’unica causa: ripulire l’arenile dalla posidonia indesiderata… e spillare denaro ai contribuenti.

Dalla nostra ricerca e documentazione, chi ha commissionato la deportazione della posidonia, potrebbe NON aver tenuto conto di tutta la legislazione e procedura raccomandata dalla provincia di Livorno. Una procedura che è sottolineata da una sentenza della Cassazione e che vedremo in seguito.

Ci siamo posti molti quesiti. Quesiti che però hanno trovato poche risposte nei vari articoli e post sui Social di molti utenti.

L’uso di denaro pubblico e quindi costi di smaltimento che dovranno gravare sui singoli utenti; come pagano lo smaltimento in questione gli stabilimenti balneari; la consapevolezza che la posidonia è un vegetale essenziale per gli habitat marini e arenili ed quindi preferibile il suo posizionamento in o su una spiaggia che alla discarica; i limiti della normativa in fatto di rifiuti; la soluzione proposta dalla norma provinciale… insomma cercheremo di dare un senso a questo caso che di tutto si tratta meno che di una storia a lieto fine…visto che il prossimo anno dovremmo quasi sicuramente affrontare nuovamente il caso “posidonia spiaggiata”, dato che la nostra Amministrazione ha preferito “insabbiare” il problema invece di affrontarlo.

San Vincenzo… il caso “posidonia insabbiata”

Con la Determina del 5 Maggio 2016 n. 345, il Comune di San Vincenzo con atto titolato “INTERVENTO DI RIPRISTINO ARENILE DEMANIALE CON RIMOZIONE E INTERRAMENTO POSIDONIA OCEANICA SPIAGGIATA”, approva di impegnare la somma complessiva di € 46.848,00 inclusa IVA 22%, imputandola sul cap. 14.206 “spese rimozione alghe arenili. a seguito delle mareggiate dello scorso inverno nella zona immediatamente a nord del porto turistico si è accumulata un’enorme quantità di alghe (posidonia oceanica) che durante le recenti mareggiate inizialmente i movimenti meteo marini le hanno rimosse dall’arenile trasportandole in mare ma poi con la bonaccia puntualmente si sono nuovamente spiaggiate anche se in quantità inferiori pressoché nelle stesse posizioni e comunque in quantità oltremodo rilevanti.”

Secondo quanto scritto dall’Amministrazione Comunale di San Vincenzo, la quantità della posidonia spiaggiata risulta essere nell’ordine di “circa 6/8,000 mc di materiale spiaggiato.” L’appalto sarà dato alla società Consorzio Balneari Sabbia Etrusca San Vincenzo, definito d’urgenza… come è stato conferito alla stessa società nel 2012 e nel 2014.

Ma con atto della Giunta Comunale n.127 in data 01 Giugno 2016, si approva nuovamente l’AFFIDAMENTO A SEI TOSCANA del SERVIZIO OPZIONALE STRAORDINARIO RELATIVO ALLA RIMOZIONE DALLA POSIDONIA OCEANICA SPIAGGIATA. La somma complessiva impegnata in tal senso sarà questa volta di €. 23.980,00 inclusa IVA 10%.

Non basta…un’altra delibera, la n.155 in data 07 Luglio 2016 affida ancora a SEI TOSCANA il SERVIZIO OPZIONALE STRAORDINARIO RELATIVO ALLA RIMOZIONE MATERIALE SASSOSO E POSIDONIA OCEANICA E SPIAGGIATA”, impegnando altri €. 37.000,00 oltre IVA 10%, per un totale di €. 40.700,00”

La relazione riguardante l’intervento di RIPRISTINO ARENILE DEMANIALE con RIMOZIONE e INTERRAMENTO POSIDONIA OCEANICA SPIAGGIATA, riporta testualmente che: “In relazione a quanto sopra detto e rilevato altresì che il comma 11 dell’art. 39 del D. lgs. 205/2010 consente l’interramento in sito delle alghe, si è pertanto pensato di provvedere alla risoluzione del problema prevedendo la rimozione della alghe dalla loro posizione attuale e la loro ricollocazione, ad alcune centinaia di metri di distanza, in ambito demaniale all’interno della stessa unità fisiografica così come individuata all’art. 2 dalle linee guida emanate nel 2006 dalla Provincia di Livorno per la gestione integrata della posidonia oceanica così da non subire influenze da settori contermini e non costituire trasporto di rifiuti.”2Scarico posidonia spiaggia ConchigliaLe Linee Guida “Gestione integrata della Posidonia oceanica” Novembre 2006 PROVINCIA DI LIVORNO ASSESSORATO ALLA DIFESA SUOLO E COSTE Unità di Servizio“Pianificazione, Difesa del Suolo e delle Coste” Unità Organizzativa “Risorse marine e Georisorse” Provincia di Livorno, riportano quanto segue:

– Linee Guida “Gestione Integrata della Posidonia oceanica” – Le seguenti indicazioni però non costituiscono norma di legge, ma sono soluzioni scaturite dall’interpretazione da parte del Tavolo Tecnico della normativa vigente e della Circolare del Ministeriale dell’Ambiente e della Tutela del Territorio n. 8123/2006, nell’ottica di una gestione integrata e “razionale” dell’ambiente costiero. La normativa ufficiale di riferimento rimane ad oggi il D.L.vo 22/97 e s.m.i., D.L.vo 152/06, DPR 357/97 e s.m.i, L. 175/99 e la LRT 56/00.

Facendo delle prime considerazioni, le affermazioni sopra riportate notificano che la POSIDONIA spiaggiata a San Vincenzo come riportato negli atti tra Maggio e Luglio 2016, adesso si trova interrata ad oltre un chilometro di distanza dalla posizione originale di spiaggiamento e nella spiaggia della zona Conchiglia, dove il Comune di Castagneto ha accettato attraverso un documento ufficiale, il posizionamento e la discarica di tali vegetali previa movimentazione di 900/1000 mc. di alghe al giorno con camion come da foto allegate.

Come riportato nella relazione l’intervento di RIPRISTINO ARENILE DEMANIALE con RIMOZIONE e INTERRAMENTO POSIDONIA OCEANICA SPIAGGIATA:

“Il presente progetto, redatto tenendo conto di quanto sopra detto e delle indicazioni delle citate linee guida, prevede la rimozione delle alghe dalla battigia ed il loro riposizionamento, senza alcun trattamento, nell’ambito della stessa spiaggia ma in una posizione che permetta il loro interramento al di fuori del punto di massima espansione dell’onda e cioè a circa 1 km. a nord ove si prevede lo scavo antistante la duna, di 2 trincee della lunghezza di mt. 800,00 e 300,00 circa, intervallate da una zona, ove è presente un punto di deflusso delle acque proveniente dalle aree retrostanti, della larghezza di circa 8/10 mt. e della profondità di circa 1,00/1,50 mt., dove le alghe (posidonia oceanica) vengono riposizionate e ricoperte con uno strato di 50 cm. di sabbia in modo da ottenere il triplice risultato di mantenere le alghe nel loro ambiente originario, recuperare sabbia da ridistribuire sull’arenile e creare una barriera di protezione alla retrostante duna.”

La zona di interramento è situata nel limitrofo comune di Castagneto Carducci e pertanto al fine della sua attuazione è necessaria l’autorizzazione dell’ amministrazione. Richiesta e ottenuta in data 26 Aprile 2016.

Nel progetto “Beachmed – Contesto del Piano Regionale di gestione integrata della costa” della Regione Toscana 2008, possiamo trovare interessanti dati sull’erosione litoranea Toscana, ossia che nel nostro Comune l’erosione risulta ufficialmente solo in zona Centrale-porto di San Vincenzo.

Ma sono per questo stati accreditati 1.700.000€ per la tutela dell’arenile tra San Vincenzo-Porto e Rimigliano, (quindi zona SUD) attraverso il DOCUMENTO OPERATIVO PER IL RECUPERO ED IL RIEQUILIBRIO DELLA FASCIA COSTIERA 2016 Art. 18 L.R. 80/2015 Regione Toscana.

NON ci risultano studi che riportino uno stato erosivo dell’arenile in zona Conchiglia al confine con il Comune di Castagneto Carducci. Viene da chiedersi allora del perché del posizionamento, di posidonia, visto la funzione anche anti-erosiva svolta da tali piante; tanto meno gli scavi che come da art. 39 del D. lgs. 205/2010 comma 11, ne consente SOLO l’interramento in sito e NON ad oltre un chilometro di distanza dalla posizione originale, come invece è stato effettuato. Tanto più la zona dunale in evidente formazione vegetativa può essere stata danneggiata con la realizzazione delle due trincee come riportato nell’intervento di RIPRISTINO ARENILE.

Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con la Circolare n. 8123/2006 del 17/03/2006, avente ad oggetto la “Gestione della posidonia spiaggiata”, intese fornire 3 possibili tipi di intervento gestionale legati di volta in volta alla specificità dei luoghi e delle situazioni sociali ed economiche come riportato:

a) Mantenimento in loco delle banquettes. Questa soluzione va attuata laddove non entri in conflitto con le esigenze di balneazione e fruizione delle spiagge o in siti costieri dove il fenomeno erosivo, sia particolarmente accentuato. E’ la soluzione auspicabile nelle aree marine protette e nelle zone A e B dei parchi nazionali.

b) Spostamento temporaneo degli accumuli. La biomassa può essere stoccata a terra all’asciutto, trasportata in zone appartate della stessa spiaggia dove si è accumulata, spostata su spiagge poco accessibili o non frequentate da bagnanti o su spiagge particolarmente esposte all’erosione. Lo spostamento può anche essere stagionale, con rimozione della posidonia in estate e suo riposizionamento in inverno sull’arenile di provenienza. Le località interessate dallo spostamento e le modalità dello stesso dovranno essere oggetto di apposito provvedimento, da adottarsi da parte di Enti Parco o dalla Regione competente, sentiti i Comuni interessati;

c) Rimozione permanente e trasferimento in discarica. Laddove si verifichino oggettive condizioni di incompatibilità fra gli accumuli di biomassa e la frequentazione delle spiagge (fenomeni putrefattivi in corso, mescolamento dei detriti vegetali con i rifiuti), le banquettes possono essere rimosse e trattate come rifiuti urbani secondo la normativa vigente.

Oltre quelle previste dalla sopra esposta Circolare del MATTM sono state individuate ulteriori soluzioni, quali l’immersione in mare, la produzione di compost (D.M. 22/01/2009 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e forestali e D. Lgs. 29.04.2010, n. 75) e altri utilizzi (come quelli in medicina, costruzioni e imballaggi). 

Ma fermo restando quanto sopra, la Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, si è pronunciata in merito al ricorso avverso il giudizio della Corte di Appello di Lecce, con il quale era stata affermata la responsabilità penale dell’imputato del reato di cui agli artt. 110 c.p. e 256, co. 3, D. Lgs. 152/2006, per aver realizzato “una discarica non autorizzata di alghe marine ed altri rifiuti…”

D. lgs. 152/2006 – ART. 256 “Attività di gestione di rifiuti non autorizzata” riporta che chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 e’ punito:

a) con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Una considerazione interessante è la NOTA della Provincia di Livorno in data 20/05/2011 prot. 21308 del 2011 indirizzata agli ENTI e con oggetto: GESTIONE POSIDONIA OCEANICA SPIAGGIATA, ed avvenuta il giorno dopo Conferenza di ARPAT ad Alberese il 19 Maggio 2011. Infatti per ARPAT la posidonia poteva essere interrata anche “ex situ”…ma in tal merito si specifica che:

“Fatta salva la disciplina in materia di protezione dell’ambiente marino e disposizioni in tema di sottoprodotto, laddove sussistono univoci elementi che facciano ritenere la loro presenza sulla battigia direttamente dipendente dalle mareggiate o altre cause comunque naturali, è consentito l’interramento in sito della posidonia e delle meduse spiaggiate, purché avvenga senza trasporto ne trattamento.” La nota continua riportando: “…l’interramento in sito della posidonia e delle meduse spiaggiate…debba AVVENIRE PREVIA:

1) Valutazione della effettiva fattibilità dell’intervento (a cura di un soggetto attuatore) in rapporto all’ambito costiero interessato.

2) Accurata pulitura volta ad eliminare i rifiuti presenti.3Scarico posidonia spiaggia ConchigliaNella Sentenza della Corte di Cassazione 28 gennaio 2015, n. 3943 – Interramento in sito della posidonia e delle meduse spiaggiate – la Corte puntualizza che ciò che riguarda il disposto dell’art. 39, co. 11, D. Lgs. 205/2010, affinché si possa derogare all’ordinaria disciplina dei rifiuti, occorre che si verifichino determinate condizioni, che si vanno qui di seguito ad elencare:

1) si deve trattare esclusivamente di posidonia e di meduse spiaggiate, con esclusione di ogni altro materiale e sostanza;

2) la loro presenza sulla battigia deve dipendere direttamente da mareggiate o altre cause comunque naturali, non potendosi contemplare altra origine e, in particolare, l’azione dell’uomo;

3) l’unica attività consentita è l’interramento;

4) tale attività deve essere effettuata “in sito” e, cioè, nello stesso luogo ove posidonia e meduse spiaggiate sono state rinvenute, senza alcuna possibilità di trasporto o trattamento.1Scarico posidonia spiaggia Conchiglia

Allora quanto è costato alla comunità questa operazione, l’insabbiamento della posidonia? In totale la spesa effettuata per tale operazione, se si considera anche la “RIMOZIONE MATERIALE SASSOSO E POSIDONIA OCEANICA E SPIAGGIATA”, riporta un ammontare di € 111,528,00.

In conclusione è evidente che la posidonia oceanica spiaggiata a seguito delle mareggiate dello scorso inverno nella zona immediatamente a nord del porto turistico, come riportato nel documento del Comune di San Vincenzo, in data 05 Maggio 2016, è stata trasportata nella zona Conchiglia San Vincenzo, oltre il confine comunale, precisamente nel Comune di Castagneto Carducci.

Chi può garantire che ci sia stata una accurata pulizia della sabbia e/o posidonia come richiedeva la norma?

Le ammissioni della Amministrazione Comunale su articoli di stampa, dove si riporta attraverso un comunicato del Sindaco dell’avvenuta chiusura della campagna di interramento di posidonia in zona Conchiglia San Vincenzo e ad oltre un chilometro dalla posizione originale di spiaggiamento della posidonia oceanica, previo interramento come da relazione tecnica riportata, sono una chiara testimonianza che il fatto è avvenuto. Ma è sconcertante anche che a San Vincenzo, a Sud del punto di estrazione della posidonia, viene denunciato un problema di erosione e visti i numerosi trattati scientifici e studi in merito alla capacità della suddetta alga di contrastare efficacemente l’erosione costiera, non si comprende il perché non approfittare di una simile risorsa, posizionandola nella zona immediatamente a sud e prossima al sito di spiaggiamento, invece di spostare, caricando su camion e trasportare ad oltre un chilometro verso nord di San Vincenzo, addirittura in un Comune diverso dallo spiaggiamento della posidonia oceanica, violando probabilmente la legge.

L’affidamento dei lavori senza gara è poco giustificato, visto che la posidonia era spiaggiata da mesi. In ogni caso si ingaggia sempre la stessa società e adesso anche SEI Toscana che come ribadito in più occasioni, guadagna anche su questo tipo di attività, senza sconti per nessuno.

Vogliamo lasciarvi con almeno due curiosità.

La prima merita di essere riportata… ARPAT nella conferenza di Alberese del 19 Maggio 2011 “LA GESTIONE della QUALITA’ delle ACQUE di BALNEAZIONE”, commentò anche sullo smaltimento di “alghe”, dichiarando che tali vegetali sono RIFIUTI URBANI ESTERNI e come tali i costi di smaltimento erano a carico dei singoli utenti (concessionari)… infatti la risoluzione è riportata il 5 Novembre del 1999 dal Ministero delle Finanze e in merito a “TARSU-alghe giacenti sulla spiaggia”. Ma lo sappiamo…oggi abbiamo la TARI e si parla di posidonia e non di …alghe!

In ogni caso vi ricordiamo che uno stabilimento balneare comunque DEVE pagare lo smaltimento rifiuti come da DPR del 27 Aprile 1999, n.158.

La seconda curiosità NON è da meno… perché è veramente indicativo ed interessante sapere che come da segnalazione di alcuni cittadini e chiaramente anche come da immagini allegate, durante tutte le operazioni di interramento, trasporto, scorreria su e giù per la spiaggia nel “caso posidonia a San Vincenzo”…NON si è mai visto un cartello di indicazione “lavori in corso per…”
Provate Voi a fare qualche lavoretto intorno casa SENZA denunciare e affiggere il cartello con relativa AUTORIZZAZIONE…!

Insomma il caso “posidonia spiaggiata” è tutt’altro che concluso, dato che, come già menzionato, la nostra Amministrazione ha preferito “insabbiare” il problema invece di affrontarlo.

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