Un supermercato di fronte al Cimitero Comunale

“E quando crediamo di averle viste tutte.. ecco che appare un supermercato di fronte al Cimitero Comunale.”

L’80% circa del territorio italiano soffre di fragilità per rischio idrogeologico. Il nuovo ministro dell’Ambiente, sta cercando di sensibilizzare la tutela dei boschi e delle aree verdi per contenere un fenomeno che in Italia ogni anno mette a rischio territori e città.

Il progetto che l’Amministrazione Comunale Sanvincenzina vuole mettere in atto con questa Variante, la costruzione di un ennesimo centro commerciale privato, ci porterà via altro terreno, anche se in area urbana, al contenimento proprio del “rischio idrogeologico”.

La nostra istanza si prefigge di smontare un impianto progettuale che prevede lo sversamento di altro cemento riproponendo le stesse dinamiche che hanno degradato i nostri territori.

In questi anni si è verificato incessantemente un processo di trasformazione dei suoli agricoli (estratto VAS) posti a ridosso della nostra città ed abbiamo assistito al proliferare di fenomeni edificatori nella campagna senza regole precise e programmate.

Ci sarebbero molte considerazioni da fare in merito al Piano proposto nella VAS, a partire dal parere favorevole alla riduzione del vincolo cimiteriale da 200 a 50 metri, dell’Azienda Sanitaria USL Val di Cornia.

Lasciamo ai lettori giudicare il nostro testo.

Aggiungiamo che la grande e media distribuzione uccide il piccolo commerciante.

Questa Amministrazione continua a non curare l’interesse pubblico… ma ormai ci siamo anche stancati di ripeterlo.

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San Vincenzo - vista cimitero e area S.S.Iar. b.28.

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Comune di San Vincenzo (LI)ISTANZA su scheda trasformazione “S.S.Icn b.28” in “media struttura di vendita” con ELIMINAZIONE vincolo cimiteriale 

Introduzione:

La VARIANTE SEMPLIFICATA al REGOLAMENTO URBANISTICO del Comune di San Vincenzo (LI), (rapporto preliminare ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. – art. 13, comma 1) proposta nel Luglio 2017, stabilisce il quadro legislativo di riferimento, la natura della Variante al RU, aree oggetto di variante,  stato ambientale dell’aree, criticità ambientali e impatti significativi, criteri per

  • il progetto di ampliamento del distributore di metano situato in prossimità dell’uscita Variante SS1 Aurelia San Vincenzo Sud (S.S.Iar b.26),
  • la stabilizzazione dell’area denominata “isola ecologica” localizzata in prossimità del precedente intervento in località Podere Santa Maria (S.S.Iar b.27)
  • la realizzazione di una media struttura di vendita in prossimità dell’abitato di San Vincenzo Nord (S.S.Icn b.28 – planimentria)

L’area oggetto della trasformazione da Noi presa in esame, è la “S.S.Icn b.28”, dove si va a prevedere la realizzazione di un centro commerciale.

L’area interessata da suddetta ipotesi di ampliamento risulta prospiciente il cimitero di San Vincenzo.

Il Regolamento Urbanistico prevede destinazioni specifiche a verde pubblico nella zona “S.S.Icn b.28” , e con questa “variante” si intende cambiare la sopracitata destinazione specifica in “media struttura di vendita, con attività di ristorazione e pubblici esercizi”.

In un veloce riassunto sulle criticità raccolte nella VAS, si elencano considerazioni strutturali.

La valutazione strutturale (VAS) marca la vicinanza del cimitero comunale al perimetro “S.S.Icn b.28”, che come ricordato dai redattori del documento, risulta Bene Architettonico tutelato ai sensi della parte II del D.Lgs. n.42/2004.

Brevemente, nelle invarianti strutturali riportare nella VAS, e riguardati “S.S.Icn b.28”, (“Le invarianti strutturali sono intese come strumento per produrre, riprodurre identità, qualità sociali e ambientali del territorio. Esse sono costitutive e relazionali che danno forma ad un luogo e ne segnano identità, qualità e riconoscibilità”), si avvisano alcune incoerenze con leggi e normative, di carattere idrogeomorfologici dei bacini idrici, con gli ecosistemi del paesaggio, dei sistemi insediativi, urbani, infrastrutturali, con la morfologia dei paesaggi. Non solo, la variazione di destinazione dell’area a “media struttura di vendita”, interferisce anche in modo parziale con la disciplina sui beni paesaggistici.

I fatti e motivazioni:

L’ artt.338 del Testo Unico delle leggi sanitarie, di cui al Regio Decreto del 24 Luglio 1934, n. 1265, modificato dalla legge del 1° agosto 2002, n. 166 in merito a disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti (Collegato alla finanziaria 2002) all’artt. 28 “Edificabilità delle zone limitrofe ad aree cimiteriali”, detta la normativa in fatto di vincolo cimiteriale.

L’Azienda USL Toscana Nord Ovest, nella persona del Dott. Alessandro Barbieri, il giorno 17/10/2017 invia parere favorevole all’ufficio Urbanistica ed AA.PP. del Comune di San Vincenzo, visto quanto disposto dall’art 338 del T.U.L.L.S.S. .

L’Azienda USL Toscana Nord Ovest chiede però di usare adeguati dispositivi schermanti  nell’’area commerciale che sarà realizzata, per fare in modo di mantenere il rispetto adeguato alla sacralità del luogo.

Il 6 Novembre 2017, il Consiglio Comunale di San Vincenzo n. 93, approva la riduzione della zona di rispetto cimiteriale, da 200 metri a 50 metri, per dare corso alla necessaria programmazione urbanistica finalizzata alla realizzazione di una media struttura di vendita in via Aurelia Nord angolo via della Valle.

In zone di rispetto viene vincolata l’attività edilizia per un fine di superiore interesse pubblico in una data località ovvero in aree prossime o circostanti a luoghi o ad opere di pubblico interesse.

Secondo l’analisi “VINCOLO CIMITERIALE: INEDIFICABILITÀ, DEROGHE E GIURISPRUDENZA”, riportata dall’ Avv. LUCIANO SALOMONI, AMMINISTRATIVISTA, la zona di rispetto cimiteriale ha funzioni di:

1) Assicurare le condizioni di igiene e di salubrità

2) Garantire la tranquillità e il decoro dei luoghi di sepoltura

3) Consentire futuri ampliamenti dei cimiteri

http://www.pim.mi.it/corsi-formazione/PRC-14.04.2016/04_SALOMONI_14.04.2016.pdf

L’ Avv. Luciano Salomoni,  analizza che “per dare esecuzione ad un’opera pubblica o all’attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico‐sanitarie, il consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell’area, autorizzando l’ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici.” Ma le Sezioni penali della Cassazione hanno affermato che «gli interventi urbanistici ai quali il legislatore ha inteso fare riferimento sono solo quelli pubblici o comunque aventi rilevanza almeno pari a quelli posti a base della fascia di rispetto dei duecento metri» (Cass. pen., III, 26.2.2009, n. 8626).

“CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 26/02/2009 (Ud. 13/01/2009), Sentenza n. 8626

URBANISTICA ED EDILIZIA – Fascia di rispetto del vincolo cimiteriale – Eccezione al divieto generale di edificazione – Limiti – Interpretazione restrittiva della norma – Art. 338 T.U. Sanità modificato dall’art. 28 L. n.166/2002. La locuzione “per dare esecuzione ad un’opera pubblica o all’attuazione di un intervento urbanistico”, (contenuta nell’articolo 338 T.U. Leggi Sanitarie poi modificato dall’articolo 28 della legge 1° agosto del 2002 n.166), deve essere interpretata nel senso che gli interventi urbanistici ai quali il legislatore ha inteso fare riferimento sono solo quelli pubblici o comunque aventi rilevanza pubblica e destinati a soddisfare interessi pubblicistici di rilevanza almeno pari a quelli posti a base della fascia di rispetto dei duecento metri.

Specificatamente, la locuzione “attuazione di un intervento urbanistico” non può essere interpretata estensivamente fino a comprendervi anche l’edilizia residenziale privata, sia perché, trattandosi di eccezione al divieto generale di edificazione di cui al primo comma dell’articolo 338 T.U. Leggi Sanitarie, deve essere interpretata restrittivamente e quindi limitata ai soli interventi pubblici o quanto meno di rilevanza pubblica, e ciò perché solo un interesse pubblico, meritevole di tutela, come quelli esplicitamente indicati nella deroga, concorrente con quelli posti a base del divieto, potrebbe giustificare la riduzione della fascia di rispetto.

Invero, questa è imposta a tutela di esigenze di natura igienico sanitaria, a salvaguardia della peculiare sacralità che connota i luoghi destinati all’inumazione ed alla sepoltura e soprattutto a tutela della possibile espansione della cinta cimiteriale e ad assicurare una cintura sanitaria intorno ai luoghi per loro natura insalubri. Pres. Onorato Est. Petti Ric. Porticelli. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 26/02/2009 (Ud. 13/01/2009), Sentenza n. 8626″

https://www.ambientediritto.it/sentenze/2009/Cassazione/Cassazione_2009_n._8626.htm

E’ vietato, quindi, costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell’impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge.

Il vincolo infatti, “riguarda quelle costruzioni incompatibili con la funzione cimiteriale in quanto destinati ad ospitare stabilmente l’uomo quali, in primo luogo, le abitazioni (ma si pensi anche agli alberghi, agli ospedali, alle scuole ecc..)” (T.a.r. Lombardia‐Milano, sez. III, 26 9 2011 26.9.2011, n. 2295).

TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 26 settembre 2011, n. 2295

La fascia di rispetto cimiteriale risponde, da un lato, all’ esigenza di tutela dell’interesse pubblico all’igiene di ogni tipo di costruzione destinata alla vita dell’uomo e, dall’altro, all’esigenza di assicurare tranquillità e decoro ai luoghi di sepoltura.

Si deve pertanto ritenere che il vincolo in parola riguardi quelle costruzioni incompatibili con la funzione cimiteriale in quanto destinati ad ospitare stabilmente l uomo quali, in primo luogo, le abitazioni (ma si pensi anche agli alberghi, agli ospedali, alle scuole ecc..); e che esso non osti alla realizzazione di altri manufatti che tale funzione non possiedono quali, ad esempio, strade e parcheggi (ragionando a contrario dovrebbe ritenersi che neppure le strade che portano al cimitero potrebbero realizzarsi).

Questa interpretazione è avvalorata dal dato letterale della disposizione che, come visto, vieta specificamente la realizzazione di nuovi edifici e non già la realizzazione di una qualsiasi opera.”

http://www.funerali.org/sentenze-complete/tar-26-settembre-2011

La legge 166/2002 permette deroghe per dare esecuzione ad un’opera pubblica o all’attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico‐sanitarie.

Il Consiglio Comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell’area, autorizzando l’ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici.

Ma cosa si intende per “intervento urbanistico”?  Ricomprende anche interventi edilizi realizzati da privati?

Le Sezioni penali della Cassazione hanno affermato che “gli interventi urbanistici ai quali il legislatore ha inteso fare riferimento sono SOLO quelli pubblici o comunque aventi rilevanza almeno pari a quelli posti a base della fascia di rispetto dei duecento metri” (Cass. pen., III, 26.2.2009, n. 8626).

Quindi la realizzazione di una struttura commerciale nella zona di rispetto potrebbe NON essere a norma di legge:

«la realizzazione di un edificio commerciale… può avere ricadute positive su interessi della collettività, sul piano occupazionale e più in generale sullo sviluppo economico di un’area, ma ciò non toglie che si tratti di un intervento di per sé diretto a soddisfare un interesse privato, di tipo imprenditoriale, normalmente correlato ad un fine di lucro [d’altra parte] diversamente opinando ogni intervento sul territorio capace di presentare risvolti positivi per la collettività sarebbe annoverabile tra le opere di pubblica utilità, ma allora la nozione stessa di opera di pubblica utilità perderebbe la propria identità» (T.a.r. Lombardia‐Milano, III, 27.7.2012, n. 2109).

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=UZALJFKRV7226ROVUGFDRNJTIY&q

Le deroghe di rispetto, sono decise dai Consigli Comunali:

La ratio ispiratrice di una competenza speciale dell’organo in materia di approvazione di progetti di opere cimiteriali deve essere individuata nell’esigenza di sottoporre alla discussione democratica e al controllo da parte dell’organo rappresentativo di tutta la comunità locale  l’opportunità di realizzare strutture che assumono particolare rilevanza, in riferimento a esigenze sia di tutela igienico‐sanitaria, sia di valore ambientale, sia di tutela di aspetti di natura affettiva e morale propri dell’intera collettività”

(T.a.r. Campania‐Napoli, sez. V, 21.1.2004, n. 228).

Il vincolo cimiteriale è rimovibile, a nostro avviso, SOLO in ipotesi eccezionali e comunque solo per considerazioni di interesse pubblico: 

“Il vincolo cimiteriale determina una situazione di inedificabilità ex lege, suscettibile di venire rimossa solo in ipotesi eccezionali e comunque solo per considerazioni di interesse pubblico, in presenza delle condizioni specificate nell’art. 338, quarto comma; ma non per interessi privati, come ad esempio per legittimare ex post realizzazioni edilizie abusive di privati, o comunque interventi edilizi futuri, su un’area a tal fine indisponibile per ragioni di ordine igienico‐sanitario, nonché per la sacralità dei luoghi di sepoltura, salve ulteriori esigenze di mantenimento di un’area di possibile espansione della cinta cimiteriale. Pertanto, il procedimento attivabile dai singoli proprietari all’interno della fascia di rispetto è in ogni caso soltanto quello finalizzato agli interventi di cui all’articolo 338, settimo comma, del citato Testo unico (recupero o cambio di destinazione d’uso di edificazioni preesistenti); mentre resta attivabile nel solo interesse pubblico ‐ per i motivi anzidetti ‐ la procedura di riduzione della fascia inedificabile in questione” (Cons. Stato, VI, 27.7.2015, Cons. Stato, VI, 4.7.2014, n. 3410).

https://studiolegaleberto.net/consiglio-sez-vi-sent-n-3410-del-2014-dep-4-luglio-2014/

Conclusione:

L’ artt.338 del Testo Unico delle leggi sanitarie, di cui al Regio Decreto del 24 Luglio 1934, n. 1265, modificato dalla  legge del 1° agosto 2002, n. 166 in merito a disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti (Collegato alla finanziaria 2002) all’artt. 28 Edificabilità delle zone limitrofe ad aree cimiteriali, riferisce:

  1. a) il primo comma è sostituito dal seguente:

“I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. E’ vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell’impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge”;

  1. b) i commi quarto, quinto, sesto e settimo sono sostituiti dai seguenti:

“Il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri o l’ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purché non oltre il limite di 50 metri, quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti condizioni:

  1. a) risulti accertato dal medesimo consiglio comunale che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti;
  2. b) l’impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari.

Per dare esecuzione ad un’opera pubblica o all’attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell’area, autorizzando l’ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. La riduzione di cui al periodo precedente si applica con identica procedura anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre.

Al fine dell’acquisizione del parere della competente azienda sanitaria locale, previsto dal presente articolo, decorsi inutilmente due mesi dalla richiesta, il parere si ritiene espresso favorevolmente.

All’interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all’utilizzo dell’edificio stesso, tra cui l’ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d’uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457″.

  1. All’articolo 57 del regolamento di polizia mortuaria, di cui al d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, i commi 3 e 4 sono abrogati.”

A nostro avviso, in nessun paragrafo o comma dell’ art. 28 della legge del 1° agosto 2002, n. 166 in merito a disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti (Collegato alla finanziaria 2002) si parla di commercio e/o media struttura di vendita.

Invitiamo, pertanto, codesta Amministrazione del Comune di San Vincenzo a rivedere la pianificazione dell’intervento in oggetto, in considerazione di tutto quanto in premessa.

In fede

Alessio Landi

Michele Cascone

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