Tenuta di Rimigliano… addì 22 Novembre 1939 – il “Regolamento edilizio”

La Tenuta di Rimigliano è stata, e continua ad essere, al centro di discussioni, non solo per la programmazione urbanistica che la riguarda, ma anche per la scellerata previsione di uso del suolo.

Non bastava infatti la ristrutturazione dei poderi esistenti a soddisfare le mire edificatorie della Proprietà, ma anche la pianificazione urbanistica ha tentato di proporre scelte che sicuramente NON tutelavano la preservazione di quel territorio.

Per risalire alle motivazioni che hanno spinto probabilmente la Regione Toscana a emettere una richiesta probatoria sulla legale ed effettiva certificazione edile dei manufatti che “farebbero volumi e aree” per costruire ex-novo nella Tenuta, dobbiamo risalire al momento in cui San Vincenzo diventa Comune autonomo, quindi nel 1949.

Nel nostro testo precedente veniva descritto come la Regione Toscana aveva sollevato dubbi sulla piena legittimità, ai fini di metri cubi da sfruttare, delle stalle e dei pollai, nonché di altri manufatti fatiscenti e poco definiti, all’interno della tenuta.

Nel ‘49 il neonato Comune, che doveva gettare le basi per una indipendenza iniziale da Campiglia Marittima, decise di adottare le “norme regolatorie edili” del Comune di provenienza.

Fin dalla sua stesura, 1939, il Regolamento Edilizio aveva controllato la costruzione e aggiornamento delle abitazioni sia per il Comune di Campiglia M.ma che per la frazione di San Vincenzo.

Fu il commissario prefettizio a ritenere infatti abile e approvato, quel Regolamento Edilizio fino al 1970, per il San Vincenzo autonomo.

Il nuovo piano di controllo edilizio Sanvincenzino arriverà ad essere pubblicato ufficialmente, nel 1972. Esso sostituì le vecchie norme imposte da un documento promulgato nel 1939 e che proveniva da un altro Comune.

Gli articoli e valutazioni di quella normativa edilizia del ‘39, erano chiare e semplici. Chiunque intendeva eseguire costruzioni, ovvero apportare modifiche od ampliamenti di qualsiasi entità e natura, a quelle esistenti nel territorio del Comune, doveva chiedere al “Podestà apposita autorizzazione”.

Quando i disegni delle opere erano approvati, veniva restituito al richiedente una copia dell’atto munito della firma del Podestà e del bollo dell’Ufficio tecnico Comunale. Questo documento valeva anche come permesso  di esecuzione lavori.

Il famoso “abaco degli immobili esistenti” nella Tenuta di Rimigliano, riportato insieme alla convenzione stipulata fin dal 2011, tra Comune di San Vincenzo e Proprietà Rimigliano s.r.l., dovrà fare i conti anche con questo regolamento. Questo inevitabilmente pone delle condizioni documentali in merito ai presunti immobili dentro la Tenuta agricola.

Questa sorta di regolamento urbanistico redatto nel ‘39, con i suoi articoli riportati, merita di essere discusso anche in funzione dei soli circa 3500mq edificabili, recuperati tra stalle, pollai, teleferiche e l’ex-Scuola di Rimigliano.

Il primo articolo del documento mette nero su bianco che chiunque intendeva eseguire costruzioni, o apportare modifiche e ampliamenti di qualsiasi entità e natura a quelle esistenti nel territorio del Comune, doveva chiedere al Podestà apposita autorizzazione.

Le domande dovevano essere indirizzate al Podestà, necessariamente firmate dal proprietario e descrivere chiaramente l’entità dei lavori.

Sempre le domande dovevano essere corredata da due copie del disegno dell’opera, firmata dal proprietario e da una figura professionale abilitata alla progettazione edilizia.

Quando le tavole dell’opera erano approvate, uno dei due originali veniva restituito al richiedente, munito della firma del Podestà e del bollo che autorizzavano l’esecuzione dei lavori.

In definitiva non comprendiamo come si sia potuto NON prendere in considerazione questo vecchio regolamento. Esso fornisce una prova che deve esistere un archivio documentale, come le Norme tecniche di attuazione riportano, e nello specifico  la n.13, comma 6, al punto 6,5, dove si cita che ogni istanza di titolo abilitativo dovrà contenere la verifica della legittimità degli edifici all’interno dell’area agricola di Rimigliano.

Le immagini nell’ABACO degli IMMOBILI della Tenuta di Rimigliano, depositato sul Sistema Informativo Territoriale del Comune di San Vincenzo, che contabilizzano area e volume, con l’intento di giustificare oltre 19.000 m2 di costruzioni ex novo, evidenziano baracche, stalle, annessi fatiscenti, mostrano manufatti risalenti probabilmente, agli anni 50.

Gli organi di controllo dovranno mettere definitivamente una regola al consumo di suolo, habitat e risorse naturali che potrebbe nascere dalla “variante Tenuta Rimigliano”.

Si dovrà ricercare tutti i disegni e autorizzazioni del Podestà per avvalorare fatiscenti edifici? Oppure si procederà con l’eliminazione sicuramente di oltre 3500 m2 di costruzioni previste in sostituzione di stalle e pollai?

Meetup storico SanVincenzo5stelle

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Alcuni degli ARTICOLO più significativi del regolamento edilizio in oggetto

addì 22 Novembre 1939 – XVIII – (Regolamento Edilizio) – download

Art.1

Chiunque intenda eseguire costruzioni ovvero apportare modifiche od ampliamenti di qualsiasi entità e natura a quelle esistenti nel territorio del Comune, deve chiedere al Podestà apposita autorizzazione obbligandosi ad osservare le norme particolari del regolamento d’igiene e di edilizia Comunali. A tale obbligo dovrà sottostare anche chi intende rinnovare le tinteggiature apporre insegne, iscrizioni, tendoni ecc. comunque visibili all’esterno dei fabbricati.

Art. 2

Le domande in carta libera, al Podestà, dovranno essere firmate dal proprietario e contenere le chiare descrizioni dei lavori che si voglio intraprendere, la dichiarazione del tempo entro il quale s’intende compierli, e dovranno pure contenere le indicazioni delle elezioni di domicilio nel Comune. Le domande dovranno essere presentate all’Amministrazione Comunale, la quale, dopo verifica sommaria, della regolarità delle domande e dei documenti allegati , ne rilascerà ricevuta.

Art. 3

Ogni domanda dovrà essere corredata da due copie del disegno dell’opera, firmata dal proprietario e dal tecnico progettista. Questi dovranno essere un Ingegnere no Architetto, o Geometra o Perito Edile iscritti nei rispettivi albi professionali a seconda delle competenze e limitazioni stabilite  dalle vigenti leggi…[ omissis ]

Art. 4

I disegni dovranno essere redatti in maniera chiara e decorosa su carta tela di conveniente consistenza, dovranno essere piegati in formato protocollo, come la carta su cui viene scritta la domanda e dovranno essere compilati nella scala metrica di 1/100 per gli alzati, per le piante e per le sezioni, di 1/20 per i particolari.

Si dovranno presentare i disegni o tipi seguenti:

a)tutti i prospetti;

b)le piante di tutti i piani compreso quello delle fondazioni e della copertura;

c)due sezioni almeno fatte sulla linea più importante e che comprenda sempre la scala, e dalla quale risulti anche la posizione altimetrica della strada pubblica prospicente il fabbricato;

d)qualche particolare delle decorazioni esterne;

In ogni disegno saranno notati con numeri le dimensioni principali come i lati interni ed esterrni delle piante, le altezze dei singoli piani e quella della line adi gronda o gli altri necessari a meglio individuare l’opera.

Per le nuove costruzioni dovrà presentare anche una pianta di insieme, di scala non minore di 1/1000, dalla quale apparisca la posizione dell’edificio relativamente agli altri limitrofi, e sia rappresentata la strada lungo le quote dell’edificio stesso verrà eretto e qualche fotografia che dia lo stato attuale delle zone.

Art. 12

La commissione emette parere favorevole quando , dall’esame dei tipi presentati e dalle opere dichiarate nulla emerga che sia contrario alle esigenze generali della tecnica e dell’arte e delle prescrizioni del presente regolamento e delle leggi e regolamenti vigenti. …[ omissis ]

Art. 15

Quando i disegni dell’opera siano approvati , uno dei due originali viene restituito al richiedente, munito della firma del Podestà e del bollo dell’Ufficio tecnico Comunale e vale come permesso di esecuzione.