San Vincenzo e la richiesta del “referto epidemiologico”

Dall’esperienza dell’epidemiologo Valerio Gennaro e dalla necessità di conoscere lo stato complessivo di salute della popolazione di un territorio in tempo reale e a costo zero, nasce il Referto Epidemiologico.

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La mortalità, i ricoveri ospedalieri, i farmaci assunti sono già per legge sui computer delle ASL.

Il referto epidemiologico si basa sull’esame, ovvero il conteggio, di tutti i deceduti e dei nuovi diagnosticati in una specifica comunità come può essere un gruppo di lavoratori o i residenti in particolari aree in un ben definito periodo di tempo.

I dati saranno suddivisi sulla base dell’età, del genere, dell’area geografica, del periodo e altre caratteristiche. Confrontando i dati osservati con gli attesi, possiamo sapere quale fenomeno è più frequente del previsto.

Il “referto epidemiologico”, se tenuto aggiornato, consente di individuare in tempo criticità di origine ambientale, lavorativa o sociosanitaria ed intervenire su di esse.

Ad oggi, ogni volta che il cittadino usufruisce di un servizio nelle strutture sociosanitarie sia pubbliche che private le informazioni vengano registrate e codificate. Questi dati sono continuamente aggiornati ma vengono utilizzati principalmente solo per scopi amministrativi, economici, statistici mentre non sono applicati in maniera sistemica all’epidemiologia.

La LEGGE REGIONALE del 29 luglio 2014, n. 44 modificala legge regionale del 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale).

L’ art. 5 sostituisce l’articolo 21 della l.r. 40/2005

  1. L’articolo 21 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 21 Piani integrati di salute”

1. Il piano integrato di salute, di seguito denominato PIS, in coerenza con le disposizioni del piano sanitario e sociale integrato regionale, è lo strumento di programmazione integrata delle politiche sanitarie e sociali a livello aziendale ed è articolato per ciascuna zona-distretto e società della salute, con funzioni sia strategiche che attuative.

2. È compito del PIS:

a) definire il profilo di salute delle comunità locali di riferimento;

b) definire gli obiettivi di salute e benessere ed i relativi standard quantitativi e qualitativi aziendali e zonali in linea con gli indirizzi regionali, tenendo conto del profilo di salute e dei bisogni sanitari e sociali delle comunità locali;

c) individuare efficaci azioni di contrasto nei confronti delle diseguaglianze nella salute e nell’assistenza sanitaria;

d) adottare strategie per rendere più facili i progetti individuali di cambiamento degli stili di vita;

e) individuare le modalità attuative;

f) definire la rete dei servizi e degli interventi attivati sul territorio con indicazione delle capacità di intervento in termini sia di strutture che di servizi;

g) individuare le risorse messe a disposizione dai comuni, comprese quelle destinate al finanziamento dei livelli di assistenza aggiuntivi, e quelle provenienti dal fondo sanitario regionale;

h) definire il fabbisogno di strutture residenziali e semiresidenziali, in coerenza con la programmazione regionale;

i) individuare gli strumenti di valutazione per misurare gli obiettivi specifici di zona.

3. Il PIS è approvato dalla conferenza aziendale dei sindaci sulla base delle proposte formulate dalle conferenze zonali integrate di cui all’articolo 70 bis, comma 8, o dalle società della salute ove esistenti, in particolare in materia di cure primarie e di integrazione sociosanitaria, nonché in materia di coordinamento dei piani di inclusione zonale di cui all’articolo 29 della l.r. 41/2005.

4. Ai fini del coordinamento delle politiche sociosanitarie con le altre politiche locali in grado di incidere sullo stato di salute della popolazione e dell’integrazione fra i diversi strumenti di programmazione locale, il procedimento di formazione del PIS prevede:

a) il raccordo con le competenti strutture organizzative delle amministrazioni comunali interessate;

b) la consultazione con le associazioni di volontariato e tutela, le cooperative sociali e le altre associazioni del terzo settore.

5. Il PIS ha durata analoga al ciclo di programmazione sociale e sanitaria integrata regionale. La parte operativa zonale è aggiornata annualmente ed è condizione per l’attivazione delle risorse di cui all’articolo 29, comma 5, della l.r. 41/2005. Le conferenze zonali dei sindaci formulano le proposte di cui al comma 3, previo parere dei consigli comunali da esprimere entro trenta giorni dal loro ricevimento.

6. La Giunta regionale elabora, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della legge regionale 29 luglio 2014, n. 44 (Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del servizio sanitario regionale”) apposite linee guida per la predisposizione del PIS”.

Il Sindaco è il responsabile della condizione di salute della popolazione del suo territorio.

Allo stato attuale, per una modifica della legge 833/78 non sono più i sindaci a gestire il servizio sanitario anche se ad essi sono affidati dal DLg 299/99 (decreto Bindi) poteri di programmazione, di controllo e di giudizio sull’operato del direttore generale delle ASL.

I compiti del sindaco sono quindi comunque ampi, soprattutto il sindaco deve conoscere lo stato di salute della popolazione e deve prendere provvedimenti se le condizioni ambientali non sono ottimali, nonché rivedere le politiche sanitarie e prevenzione del proprio territorio.

La legge 241/90 sull’accesso agli atti delle pubbliche amministrazioni prevede il potere/diritto degli interessati di richiedere, di prendere visione ed, eventualmente, ottenere copia dei documenti amministrativi.

Per cui il referto epidemiologico è di valore inestimabile per la salute dei suoi cittadini e per l’informazione, che è la prima prevenzione.

Il referto epidemiologico offre ai sindaci dei piccoli Comuni l’opportunità di avere dati relativi al proprio territorio.

E’ la prima opportunità indispensabile per fare prevenzione primaria e usare l’epidemiologia per rendere consapevole la popolazione.

Considerato tutto quanto sopra,

si fa richiesta al Sindaco,

quale massima autorità comunale, l’attuazione del REFERTO EPIDEMIOLOGICO, con risposta entro “30 giorni come da Statuto Comunale” o “90 giorni come da legge Accesso agli atti (Legge 241/90)”.

Si richiede il check-up sullo stato di salute della popolazione comunale basato sui dati già presenti (mortalità, ricoveri, farmaci assunti, ecc.), cioè un referto epidemiologico basato sui dati elettronici esistenti che fornirebbe una informazione fondamentale sullo stato di salute della popolazione/cittadinanza e se disponibili, si chiedono anche le cause di morte, per fasce di età, negli ultimi 10 anni.

Il REFERTO EPIDEMIOLOGICO viene richiesto a livello statistico e informativo per la cittadinanza.

In relazione all’istanza/mozione “richiesta Istituzione Registro Tumori” presentata in Consiglio Comunale del 12 Giugno 2015 e rinviata in commissione con organismi ASL, si invita l’Amministrazione ad aprire una discussione anche in merito alla richiesta di “REFERTO EPIDEMIOLOGICO per il Comune di San Vincenzo”, in maniera da arrivare all’emissione del documento nel pieno della disponibilità degli organi competenti e nei tempi stabiliti dalla legge.

MoVimento5stelle San Vincenzo

La richiesta del “referto epidemiologico” è presentabile in ogni comune e chi lo desidera, può inviare un messaggio alla nostra casella email [email protected], per richiedere il documento modificabile in formato Word (.doc o .docx) .

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