LAVORI MINERARI – Divieto di accesso ai non autorizzati

“Richiesta di informazioni in merito alla discarica di inerti cava Solvay San Carlo”

San Carlo conta circa 400 abitanti. Dopo le vicissitudini estrattivo-minerarie, tutta la zona di San Carlo ha scoperto la vocazione naturalistica legata alla bellezza paesaggistica del territorio, alla integrità della sua campagna e alla sua collocazione nel cuore delle colline della Val di Cornia.

Dal sito Web del Comune di San Vincenzo.

Per mantenere la vocazione naturalistica legata alla bellezza paesaggistica del territorio e l’integrità della campagna di San Carlo, bisognerebbe almeno limitare l’azione umana e recuperare zone minerarie non più produttive. Questo è essenziale se auspichiamo di preservare quello che è rimasto ancora integro in quell’area… un paesaggio che dovrebbe ritenersi una risorsa. cavaSaCarlmain

In relazione alla discarica di inerti posizionata vicino e al confine con il Fosso Val di Gori, a circa 192,3 m s.l.m.m. e al suo evidente esaurimento, rileviamo che:

in base al  PIANO DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE DI RECUPERO DELLE AREE ESCAVATE E RIUTILIZZO DEI RESIDUI RECUPERABILI DELLA PROVINCIA (P.A.E.R.P.) Maggio 2014 e in vigore fino al 2022, l’ Art. 1 – Finalità, obiettivi e ambito di applicazione, comma 4. Il PAERP della Provincia di Livorno persegue i seguenti obiettivi:

  • aumento del riutilizzo di materiale inerte derivante dal riciclo;
  • valutazione sui futuri volumi di estrazione in termini di sostenibilità ambientale/occupazionale, tendendo al soddisfacimento dei fabbisogni dalla disponibilità di risorsa individuata a livello provinciale;
  • incentivo al recupero/ripristino delle cave abbandonate nell’ambito delle procedure previste dalla LR 78/1998, inclusa la messa in sicurezza;

l’ Art. 7. Prescrizioni generali relative alla coltivazione e al successivo recupero/ripristino ambientale delle aree estrattive, riporta ai commi:

  1. I Comuni approvano i piani di coltivazione e di risistemazione ambientale a condizione che gli stessi rispettino puntualmente le seguenti norme.
  2. Per quanto concerne le prescrizioni per il contenimento dell’impatto visivo, i piani di coltivazione, dovranno essere impostati su lotti di dimensioni areali e cubatura tali da prevedere, per quanto possibile, la contestualità tra coltivazione e recupero ambientale; dovrà essere ridotto il più possibile il periodo temporale di esposizione visiva della porzione di cava interessata da lavorazione. In ogni caso non sono attuabili progetti di coltivazione che prevedono l’esecuzione degli interventi di recupero morfologico e vegetazionale solo al termine del completo sfruttamento della cava. L’esercente dell’attività potrà richiedere annualmente, lo svincolo dalla polizza fideiussoria prestata a garanzia dell’esecuzione del progetto generale di recupero ambientale, relativamente alla quota parte degli oneri relativi ai lavori eseguiti. Se la cava ricade nel cono di visibilità di recettori sensibili di interesse paesistico, si dovrà provvedere a schermare con essenze vegetali autoctone (arboree e arbustive) la parte esposta della cava. Tali piantumazioni potranno costituire fasi preliminari del progetto di risistemazione.
  3. Per quanto concerne le prescrizioni relative a garantire l’assenza di trasformazioni irreversibili dell’assetto idrogeologico e delle falde idriche e il mantenimento dei livelli qualitativi e quantitativi delle acque di falda preesistenti agli interventi di escavazione, non dovrà essere modificata la geometria degli spessori di depositi inerti naturali che ospitino una falda acquifera permanente o comunque rilevante per l’ambiente e gli habitat, per tutto lo spessore dell’escursione freatica.

Visto che in relazione al dilavamento delle superficie della discarica in esaurimento o in evidente surplus, si segnala una costante cementificazione di polveri nella zona perimetrale della discarica inerti Solvay, con la seria possibilità che residui derivanti da tale dilavamento si depositino nei fossi e torrenti a valle, ostacolando il naturale deposito vegetativo, compromettendo conseguentemente la formazione di attività biotica;

ritenuto che il deposito di tale polvere, dopo la cementificazione possa anche favorisce il rischio idrogeologico e/o allagamento delle zone limitrofe;

il comma 6. riporta – Al fine di assicurare la tutela delle acque superficiali e sotterranee dall’inquinamento, nella gestione dei materiali di cava, dei prodotti di dilavamento dalle superfici esposte dall’attività di escavazione e di sistemazione delle pertinenze del sito estrattivo, dovranno essere adottate misure di contenimento dei detriti e dei sedimenti, onde evitarne il deflusso nel reticolo idrografico esterno all’area estrattiva. Il progetto di coltivazione e recupero della cava dovrà contenere il “Piano di gestione delle acque meteoriche dilavanti”, ai sensi del DPGR n.46/R del 8.09.2008 (Regolamento di attuazione della LR 20/2006), che dovrà privilegiare il riutilizzo di tali acque nel ciclo produttivo dell’attività, limitando allo stretto necessario gli attingimenti di acque superficiali e sotterranee.

L’Art. 8. Indicazioni e prescrizioni di dettaglio relative ai piani di coltivazione e recupero/ripristino ambientale delle aree estrattive, descrive chiaramente che:

  1. Il materiale del cappellaccio e il materiale di scarto dovrà essere sistemato nell’area di cava durante e al termine della coltivazione, oppure essere valorizzato come sottoprodotto per usi diversi. Il terreno vegetale non costituisce scarto di cava e deve essere integralmente ricollocato in sito durante e al termine dell’attività estrattiva. In caso di eccedenza potrà essere utilizzato per opere di recupero ambientale e/o per opere di bonifica agricola su aree indicate in progetto. Il suolo dovrà essere conservato con gli accorgimenti necessari al fine di evitarne il dilavamento ad opera delle acque superficiali; qualora sia previsto il suo stoccaggio per un periodo superiore ad un anno si dovrà prevedere l’inerbimento dello stesso. Per la ricostituzione del suolo in fase di recupero morfologico potrà essere impiegato anche compost di qualità certificato. L’asportazione e il recupero del terreno vegetale dovranno procedere in accordo con le fasi di coltivazione previste al fine di limitare gli effetti negativi sul paesaggio ed i danni alle colture e alla vegetazione. Gli accumuli temporanei di terreno vegetale devono consentire la buona conservazione dello stesso. Per il materiale di scarto delle cave di pietre ornamentali che venga commercializzato (venduto o utilizzato al di fuori della cava) è dovuto al Comune il contributo di cui ai commi 3 e 4 dell’art.15 della LR 78/1998 per la categoria corrispondente alla sua utilizzazione;

visto che l’importo di di € 235.000,00 come contributo annuale di escavazione è nettamente a ribasso, tralasciandola la possibilità di richiederne uno almeno quattro volte superiore allo stesso e visto anche la normativa di riferimento  legge regionale Disposizioni in materia di cave – Modifiche alla l.r. 104/1995, l.r. 65/1997, l.r. 78/1998, l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014, che prevede interventi infrastrutturali per opere di tutela ambientale e altri interventi per la riqualificazione territoriale in aree di cave in evidente recupero/ripristino ambientale,

richiamando anche il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale della Gazzetta Ufficiale  n. 88 del 14 aprile 2006 e l’art.9 della Costituzione Italiana a tutela del paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione;

visto lo STATUTO COMUNALE – APPROVATO CON DELIBERAZIONI CONSILIARI N. 105 DEL 29/7/1991 E N. 128 DEL 2/10/1991, con modifiche in DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 62 DEL 31/5/1994, DELIBERAZIONI CONSILIARI N. 6 DEL 29/1/2001 E N. 19 DEL 2/10/2001, DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 57 DEL 14.06.2005, DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 8 DEL 09.02.2007 e DELIBERA CONSILIARE N. 53 DEL 23.06.2008

che stabilisce che, ART. 23 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE  comma 3. Il Comune ha 30 giorni di tempo, dalla data di ricezione al protocollo generale, per esaminare l’atto e far conoscere il proprio intendimento, o i motivi di un eventuale ritardo di esame. Il Comune ha altresì l’obbligo di comunicare al presentatore e/o presentatori le motivazioni dell’eventuale negato accoglimento.

Richiediamo

di verificare le condizioni della discarica di inerti Solvay Cava di San Carlo e lo stato di avanzamento delle relative aree di coltivazione in dismissione e il loro successivo recupero/ripristino ambientale delle aree estrattive.

Per tutto il resto, rimandiamo per la cura e tutela dei territori di escavazione, al PIANO DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE DI RECUPERO DELLE AREE ESCAVATE E RIUTILIZZO DEI RESIDUI RECUPERABILI DELLA PROVINCIA (P.A.E.R.P.) Maggio 2014  (ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 della L.R. 78/98 e ss.mm.ii. il presente Piano delle Attività Estrattive, di Recupero delle aree escavate e riutilizzo dei residui recuperabili della Provincia di Livorno (PAERP) è l’atto della pianificazione settoriale attraverso il quale la Provincia attua, per quanto di competenza, gli indirizzi e le prescrizioni del Piano Regionale delle Attività Estrattive, di Recupero delle aree escavate e di riutilizzo dei residui recuperabili (PRAER) approvato con DCR n. 27 del 27/02/2007, pubblicata sul BURT n. 13 del 28/03/2007).

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