Intervento di taglio vegetazione nel Parco Costiero di Rimigliano

Nel Consiglio Comunale del 27 Febbraio 2020, con deliberazione n. 6, la gestione del Parco Costiero di Rimigliano è passata dalla Società Parchi Val Cornia, al Comune di San Vincenzo.

Il Parco naturale di Rimigliano tra la terza e seconda settimana dell’Ottobre scorso, ha subito un drastico e impattante taglio arboreo.

Sui social si invita a visitare il Parco Costiero, dichiarandolo “oasi naturale”… senza però preoccuparsi della violenza apportata al suo bosco e all’ambiente dunale.
Vogliamo chiarire quali sono le competenze su un habitat come il Parco naturale costiero di Rimigliano, secondo la legge 42/2004, e perchè secondo Noi, l’intervento del Ottobre scorso sarebbe dovuto essere prima di tutto, valutato dalla Sovrintendenza in concerto con una autorizzazione della Regione Toscana.

Disarmante questo ennesimo scempio ambientale alla luce anche dello pseudo “tavolo ambientale”, che per volontà dell’amministrazione comunale, è interdetto ai cittadini se non soci di alcune associazioni di Loro gradimento.

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Oggetto: Intervento di taglio vegetazione nel Parco Costiero di Rimigliano, San Vincenzo (LI):

PREMESSA

Il breve esposto che andiamo a presentare, riguarda il taglio della vegetazione del Parco Costiero naturale di Rimigliano, lungo il tratto stradale denominato via della Principessa, nel Comune di San Vincenzo.

Nel Consiglio Comunale del 27 Febbraio 2020, con deliberazione n.6, l’Amministrazione di San Vincenzo rinuncia alla pluriennale collaborazione con la Società Parchi Val di Cornia dichiarando che il Comune di San Vincenzo acquisirà “…la gestione diretta da parte dell’amministrazione comunale del Parco di Rimigliano e dei manufatti in esso presenti, la gestione diretta dei beni immobili locati e presenti nel Parco con conseguente voltura dei contratti in essere a favore dell’amministrazione comunale, la revisione degli oneri economici a carico dell’amministrazione per la partecipazione all’interno della Soc. Parchi Val Di Cornia…” con la motivazione che “…durante gli anni di vigenza del suddetto contratto l’amministrazione comunale ha più volte evidenziato criticità nel modello di gestione nell’amministrazione del sistema dei Parchi sia per quanto attiene la manutenzione del verde del Parco di Rimigliano sia per la manutenzione delle strutture affidate in gestione nonostante l’elevato costo annuale di partecipazione sostenuto dall’amministrazione comunale…”

Lo scenario da noi fotografato il 30 Ottobre 2020 è sicuramente incoerente con le prerogative sopra riportate e dichiarate in quel Consiglio Comunale dell’Amministrazione di San Vincenzo.

Nel 2018 la “somma urgenza” fu utilizzata per motivare e giustificare, all’interno delle delibere n. 984 del 04/12/2018 e n. 1079 del 20/12/2018, il taglio di centinaia di alberi sulla Via della Principessa, e lungo il Parco Costiero di Rimigliano. Stavolta tale espediente non viene menzionato in nessun atto amministrativo; non abbiamo trovato un documento che autorizzi la potatura impropria di piante e sottobosco, relativo al Parco naturale di Rimigliano nell’Ottobre scorso.

Il taglio di vegetazione di ogni tipo (come vedremo più avanti) su TUTTO il Parco costiero di Rimigliano, verosimilmente, è avvenuta tra la terza e quarta settimana di Ottobre 2020. Le immagini allegate sono state prese il 30 Ottobre c.a. .

La NORMATIVA

La Regione Toscana ha normato l’intero settore forestale con la legge forestale (legge regionale 39/2000) e successive modifiche, il relativo Regolamento forestale della Toscana (D.P.G.R. n. 48/R dell’8 agosto 2003), nonché il Piano Regionale Agricolo Forestale 2012-2015.

La legge forestale riconosce il bosco come bene di rilevante interesse pubblico e ne persegue la conservazione e la valorizzazione in relazione alle sue funzioni ambientali, paesaggistiche, sociali, produttive e culturali; inoltre il comma 2 dell’articolo 1 della menzionata legge, tutela la conservazione del bosco, quale bene irrinunciabile della società toscana.

Sempre la legge forestale toscana, definisce bosco qualsiasi area, di estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e di larghezza maggiore di 20 metri, coperta da vegetazione arborea forestale spontanea o d’origine artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, che abbia una densità non inferiore a cinquecento  piante per ettaro

La normativa regionale, NON considera bosco i parchi urbani, i giardini, gli orti botanici e i vivai; gli impianti per arboricoltura da legno, i noceti, i noccioleti specializzati e le altre colture specializzate realizzate con alberi ed arbusti forestali e soggette a pratiche agronomiche; le formazioni arbustive ed arboree insediatesi nei terreni già destinati a colture agrarie e a pascolo, abbandonate per un periodo inferiore a quindici anni.

La fascia costiera del Parco di Rimigliano copre una superficie di circa 120 ettari, per uno sviluppo di circa sei chilometri lineari di costa , ed ha una profondità variabile dai 200 ai 250 metri.

L’articolo 37 della legge forestale toscana, inserisce tutti i territori coperti da boschi, sotto vincolo idrogeologico e secondo le disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, a vincolo paesaggistico.

Il 22 Maggio 2019, sul SIT del Comune di San Vincenzo, viene rilasciato una nota per “Chiarimenti in merito aree soggette a vincolo paesaggistico”. Nella mappa allegata al testo, si può leggere che la fascia costiera del Parco di Rimigliano, è sottoposta a vincolo paesaggistico, oltre che idrogeologico come denunciato nella mappa “SITA – vincolo idrogeologico Regione Toscana”.

Tali vincoli instaurano un regime autorizzatorio per poter intervenire su aree e immobili sotto tali tutele.

L’ articolo 146 della legge 22 gennaio 2004 n. 42, dispone infatti, che i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili e aree oggetto degli atti e dei provvedimenti elencati all’articolo 157, ovvero sottoposti a tutela dalle disposizioni del piano paesaggistico, non possono distruggerli, ne’ introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.

Inoltre il comma 2 elenca che i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dei beni indicati al comma 1, hanno l’obbligo di sottoporre alla regione o all’ente locale al quale la regione ha affidato la relativa competenza, i progetti delle opere che intendano eseguire, corredati della documentazione prevista, al fine di ottenere la preventiva autorizzazione.

Sempre in merito alle azioni rilevate, il regolamento del 13 febbraio 2017, n. 31, “individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”, richiede comunque una documentazione approvata dalla Regione Toscana, previo parere favorevole del Soprintendente per la parte inerente la realizzazione o adeguamento della viabilità forestale.

Il Parco costiero in aggetto, localizzato lungo il tratto stradale denominato via della Principessa, nel Comune di San Vincenzo, si trova fuori del territorio urbanizzato, come riportato sul SIT, Regolamento Urbanistico e la tavola 3.0 dell’avvio del procedimento per il Piano Strutturale Intercomunale, del Novembre 2019, ed è iscritto nel RU infatti, come area esterna ai centri abitati. 

I tagli boschivi, di utilizzazione o ad ogni altro scopo destinati, sono subordinati ad autorizzazione degli enti preposti. L’autorizzazione può contenere vincoli e prescrizioni ed è rilasciata entro quarantacinque giorni dalla richiesta, come dispone l’art. 47 – Autorizzazione al taglio della Legge regionale 21 marzo 2000, n. 39.

Risulta un’autorizzazione al taglio del bosco e sottobosco del Parco Costiero di Rimigliano, effettuato tra la terza e quarta settimana di Ottobre 2020?

Il taglio sconsiderato nel Parco, ha causato danni evidenti alle specie arbustive quali:

fillirea, alaterno, mirto, corbezzolo, lentisco, pungitopo e ginepro coccolone. In modo sparso, lungo la via dei Cavalleggeri, sono stati tagliati al piede alcuni alberi, di altri sono state danneggiate le radici o il fusto per il passaggio del trattore e del trinciatutto. Da verificare i danni alle specie di orchidee presenti del genere Oprhys e ai cespugli di elicriso presenti presso le dune in prossimità degli accessi alla spiaggia.

Il taglio degli arbusti lungo la via dei Cavalleggeri ha comportato un ampliamento del sentiero tale che le piante, di cui restano soltanto le radici e qualche base del fusto, sono per lo più compromesse. Per il resto saranno necessari almeno quattro o cinque anni affinché gli arbusti e le erbacee possano ritornare alle dimensioni e nelle zone precedenti al taglio.

Segnaliamo inoltre che in data 18/06/2020 è stato assegnato in comodato d’uso gratuito un terreno adiacente la Locanda Oceano Mare e porzione del fabbricato a Nord della Locanda Oceano Mare, siti nel Parco di Rimigliano, precisamente identificati al catasto terreni di detto comune al foglio 22 p.lla 11.

Il 7 Settembre 2020, con la Determinazione n. 718, e lo schema di contratto di comodato d’uso gratuito ex art 1803 del codice civile, tra un’Associazione e il Comune di San Vincenzo, è stata estesa l’assegnazione del terreno e dell’immobile richiesti, fino al 30 settembre 2021.

E’ stato rispettato l’articolo “115 – forme di gestione”, della legge 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio, per il contratto di comodato d’uso gratuito della porzione del Parco Costiero di Rimigliano, dato in concessione il il 7 Settembre 2020 ?

Immagini scattate in data 30 Ottobre 2020

Per tutto quanto in premessa,

Si richiede verifica sullo stato dei luoghi nel Parco Costiero dì Rimigliano, sulla via della Principessa, San Vincenzo, provincia di Livorno;

Si richiede verifica sullo stato delle autorizzazioni al taglio e disboscamento avvenuto tra la seconda e terza settimana di Ottobre 2020, nel Parco Costiero dì Rimigliano, lato mare, in particolare agli accessi arenile 4, 5 e a ridosso della duna.

Chiediamo di essere avvisati qualora l’istanza in oggetto venisse archiviata.

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