21 Novembre: Giornata degli alberi…

Il 21 Novembre si celebra la Giornata degli Alberi.

Diffondere il rispetto e l’amore per la natura e la difesa degli alberi non è una questione di ideologia politica, non è ricerca di consenso. Quello che andiamo a segnalare è una gestione non rispettosa degli ecosistemi e del Nostro territorio, di mancanza di attenzione della tutela ambientale di un bene pubblico, distrutto per sempre.

Qualcuno ricorderà la questione area camper a San Vincenzo. Questo progetto è costato un disboscamento, un depauperamento della zona attigua al podere San Francesco, sulla via della Principessa e davanti alla strada che porta alla spiaggia dedicata ai turisti con cani al seguito, nel 2018.

Oggi su quell’area, disboscata, e mai ripristinata insiste in maniera quasi permanente un PARCHEGGIO. Nonostante la “Conferenza di copianifiacazione” del 15 Maggio 2018 avesse respinto proprio la proposta del Comune di San Vincenzo, dove si richiedeva il permesso per la realizzazione di un’area Camper con un parcheggio pubblico e strada annessa.

Meetup storico SanVincenzo5stelleOggetto dell’istanza: Viale della Principessa – PARCHEGGIO in area boscata e adiacente podere San Francesco Comune di San Vincenzo

Sulla strada provinciale della Principessa a San Vincenzo, davanti alla spiaggia attrezzata per cani, al confine con il Fosso di Botro ai Marmi (est), si apre un’area disboscata dal 2018.

Il progetto preliminare per il quale si procedette al disboscamento, datato 20 Luglio 2016, denominato “Piano di Recupero nell’ambito AF2 Podere San Francesco, allaccio fognature nere e acquedotto”, includeva un’area camper per 70 mezzi.

Il taglio degli alberi oggetto di questa istanza, fu probabilmente previsto per fare spazio anche alla strada pubblica di oltre 2000mq di cui almeno 350mq di parcheggi annessi pubblici, come si evince dalla mappa allegata, indispensabile per arrivare all’area CAMPER, praticamente confinante al podere San Francesco.

La “Conferenza di copianificazione” del 15 Maggio 2018respinse la proposta del Comune di San Vincenzo di creare in quel luogo “un’area per camper (Conferenza di copianificazione ai sensi dell’art.25 della L.R. 65/2014 a seguito della richiesta di convocazione di cui al protocollo regionale n. 207333-A del 16/04/2018 relativa alla Variante al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico “Area sosta camper” in via della principessa).

Per l’occasione fu anche commissionata una Valutazione di impatto Strategica, spendendo altro denaro pubblico inutilmente.

La prima domanda che viene da porsi è: come poteva NON sapere il Comune di San Vincenzo, che l’area destinata alla nuova zona Camper era ed è, una superficie di pregio naturalistico, visto il Regolamento Urbanistico del Comune di San Vincenzo, e che l’area dove sarebbe dovuto sorgere un parcheggio attrezzato, con strada annessa per raggiungere la presunta area Camper, oggi è riportata sul regolamento Urbanistico Comunale, con la denominazione “area per attività agricole”?

Il settore prescelto dall’Amministrazione inoltre,  per lo stazionamento di Camper, è un’area esterna al perimetro urbanizzato.

Il Segretariato Regionale MiBACT per la Toscana, il 27 Aprile 2018, rispose così, alle richiesta di parere in merito Variante al Piano Strutturale con contestuale variante al RU area sosta camper Via della Principessa – Contributi:

“In relazione alla richiesta di cui all’oggetto, esaminata documentazione allegata, si ravvisa una criticità e sensibilità paesaggistica nell’area che non consente di perseguire l’obiettivo generale della compatibilità paesaggistica in quanto la variante è finalizzata alla realizzazione di nuova area di sosta camper in un ambito di valore paesaggistico connotato da una continuità morfologica con alberature che rappresenta una peculiarità del paesaggio locale, interrotta solo parzialmente da brevi tratti di aree libere a prato.

L’intervento non ottempera alle prescrizioni riportate nella SchedaT-1954 e 156-1967 – all.38 per quanto concerne le aree sottoposte a tutela ai sensi degli artt. n. 136 c.1 tett.d) e n. 142 c.l lett.c)-g) e comporterebbe se realizzata una perdita della caratterizzazione identitaria del paesaggio locale con antropizzazione dei suoli.”

L’art. 25 comma 5 della legge regionale 65/2014, dispone che la conferenza di copianificazione verifichi che le previsioni proposte siano conformi Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico.

Perché si è effettuato il taglio degli alberi prima di effettuare la conferenza con gli organi preposti, tra Regione e Comune?

Gli interventi di trasformazione dello stato dei luoghi sono ammessi a condizione che:

non compromettano la vegetazione ripariale, i caratteri ecosistemici caratterizzanti il paesaggio fluviale e i loro livelli di continuità ecologiche. Le nuove aree destinate a parcheggio fuori dalle aree urbanizzate sono ammesse a condizione che gli interventi non comportino aumento dell’impermeabilizzazione del suolo e siano realizzati con tecniche e materiali ecocompatibili evitando l’utilizzo di nuove strutture in muratura.

Sempre l’art. 12 del PIT non ammette nuove previsioni edificatorie che comportino consumo di suolo all’interno delle formazioni boschive costiere che “caratterizzano figurativamente” il territorio.

La Conferenza di copianificazione ritenne la previsione analizzata non conforme a quanto previsto dall’art.25 co.5 della L.R. 65/2014, poiché non rispettava gli obiettivi, le direttive e prescrizioni di cui all’art. 8 (fiumi, torrenti, corsi d’acqua) all’elaborato 8B della disciplina del PIT/PPR, in particolare le prescrizioni di cui al punto 8.3 lett. a, e e) e quelle di cui all’art. 12 (Foreste e boschi), in particolare le prescrizioni di cui al punto 12.3, lett.b).

Progetto variante al Piano attuativo Podere San Francesco con contestuale Variante al Regolamento Urbanistico 2018

La domanda è quindi: come è possibile che sia stata posizionata una lettera P (regolare indicatore di parcheggio) davanti all’ingresso disastrato di un area agricola disboscata, a questo punto senza autorizzazione?

E perché quell’area NON è mai stata ripristinata?

RIASSUMENDO i passaggi e punti salienti:

1) Il progetto “Recupero podere San Francesco San Vincenzo (LI)” è partito nell’Agosto 2016 e prevedeva una vasca di contenimento a protezione del futuro complesso insediativo; complesso insediativo che avrebbe dovuto prevedere il solo recupero edilizio esistente.

2) Il taglio degli alberi era previsto per fare spazio anche alla strada pubblica di oltre 2000mq con almeno 350 mq di parcheggi annessi pubblici, come si evince dalla mappa allegata, nonché da vasca di contenimento al fosso Botro ai Marmi, come prevede la normativa in questi casi.

3) La “Conferenza di copianificazione” del 15 Maggio 2018, respinse la proposta del Comune di San Vincenzo.

4) Dovrebbe essere scontato che tutte le attività di contenimento con vasche di protezione a ridosso dei fossi, in questo caso di fosso Botro ai Marmi, sono doverose a seguito dell’alto rischio idrogeologico dell’area.

5) L’area oggetto dell’istanza, visto il che Regolamento Urbanistico comunale, è riportata come “area per attività agricole”.

6) Sul PIT Regione Toscana – elaborato B – al punto 8.3. lett. e, si legge: Le nuove aree destinate a parcheggio fuori dalle aree urbanizzate sono ammesse a condizione che gli interventi non comportino aumento dell’impermeabilizzazione del suolo e siano realizzati con tecniche e materiali ecocompatibili evitando l’utilizzo di nuove strutture in muratura.

L’area interessata dall’istanza  è un’ “area esterna ai centri abitati”.

7) Perché si è proceduto a dare permessi e abbattere alberi senza aspettare il responso della Conferenza di copianificazione?

Sopra immagini Maggio 2018

8) Il PIT Regione Toscana – elaborato B – al punto 8.3. Prescrizioni, lett. a, riporta che; fermo restando il rispetto dei requisiti tecnici derivanti da obblighi di legge relativi alla sicurezza idraulica, gli interventi di trasformazione dello stato dei luoghi, sono ammessi a condizione che gli interventi di trasformazione dello stato dei luoghi non compromettano la vegetazione ripariale, i caratteri ecosistemici caratterizzanti il paesaggio fluviale e i loro livelli di continuità ecologiche.

9) La Deliberazione della Giunta Comunale n.176 del 19 Luglio 2018, certifica che l’area in oggetto rientra all’interno del Sub-sistema della Pianura Bassa (Pbs) normato dall’art. 32 del vigente Piano Strutturale nonché dall’art. 13 comma 17 del Regolamento Urbanistico (disciplina delle aree esterne alla tenuta di Rimigliano), e risulta “esterna al perimetro del territorio urbanizzato”, così come definito dall’art. 224 della LRT 65/2014 e ss.mm.ii. ed individuato nel nuovo Piano Strutturale.

La delibera di Giunta continua riportando che “la Conferenza di copianificazione pur ritenendo la previsione analizzata conforme a quanto previsto dall’art.25 comma 5 della L.R. 65/2014 debbano essere verificati, prima dell’adozione gli obiettivi, direttive e prescrizioni di cui all’art. 8 (Fiumi, torrenti, corsi d’acqua) dell’elaborato 8B della disciplina del PIT/PPR, in particolare le prescrizioni di cui al punto 8.3 lett. a),e) e quelle di cui all’art. 12 (Foreste e boschi), in particolare le prescrizioni di cui al punto 12.3, lett. b) e che tale prescrizioni, così come indicato nelle premesse del parere citato rendono non ammissibile la realizzazione di quanto proposto; …”

Il “Piano di Recupero nell’ambito AF2 Podere San Francesco, allaccio fognature nere e acquedotto”, includeva un area camper per 70 mezzi

Tenendo conto delle prescrizioni e la REVOCA della proposta di Variante al Piano Attuativo denominato “podere San Francesco” approvato con deliberazione C.C. n° 95 del 07/11/2006, con convenzione stipulata in data 24/11/2008, e del Codice della Strada (vedere punti 11, 12, 13, 14), come è possibile a questo punto, che sull’area insista un PARCHEGGIO PUBBLICO, sponsorizzato come parcheggio della DOG-BEACH a San Vincenzo?

10) L’art. 26. comma 3  “Competenza per le autorizzazioni e le concessioni” del codice della strada, riporta che per i tratti di strade statali, regionali o provinciali, correnti nell’interno di centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti, il rilascio di concessioni e di autorizzazioni è di competenza del comune, previo nulla osta dell’ente proprietario della strada.

NON siamo riusciti a trovare un documento che certifichi che nella zona indicata dalla nostra istanza, sia regolarmente esistente un parcheggio pubblico, nonostante ci sia un cartello sulla via della Principessa che lo indica a tutti gli effetti come tale.

11) Codice della strada art. 37 – Apposizione e manutenzione della segnaletica stradale

  1. L’apposizione e la manutenzione della segnaletica, ad eccezione dei casi previsti nel regolamento per singoli segnali, fanno carico:
  2. a) agli enti proprietari delle strade, fuori dei centri abitati;
  3. b) ai comuni, nei centri abitati, compresi i segnali di inizio e fine del centro abitato, anche se collocati su strade non comunali;
  4. c) al comune, sulle strade private aperte all’uso pubblico e sulle strade locali;

12) Definizione di parcheggio: “area o infrastruttura posta fuori della carreggiata, destinata alla sosta regolamentata o non dei veicoli”(art. 3, c. 1, n. 34). La definizione è ampliata dall’art. 120, c. 1, lett. c del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada che in relazione al segnale di parcheggio prescrive che possa essere usato per indicare “un’area organizzata od attrezzata per sostare per un tempo indeterminato, salva diversa indicazione”.

L’area in esame NON sembra essere un’area attrezzata a regolare parcheggio pubblico.

13) Codice della strada art. 188Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide, comma 1. Per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide gli enti proprietari della strada sono tenuti ad allestire e mantenere apposite strutture, nonché la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la mobilità di esse, secondo quanto stabilito nel regolamento.

Dove sono nell’eventuale parcheggio in esame, gli spazi per disabili, e la segnaletica adeguata, le norme di sicurezza? Se di parcheggio autorizzato stiamo parlando!

14) Codice della strada art. 7 – Regolamentazione della circolazione nei centri abitati

  1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco:
  2. a) omissis
  3. b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti, per le rispettive competenze, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro per i beni culturali e ambientali;
  4. c) omissis
  5. d) riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui all’ art. 12, dei vigili del fuoco, dei servizi di soccorso,

nonché di quelli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, munite del contrassegno speciale, ovvero a servizi di

linea per lo stazionamento ai capilinea;

  1. e) stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli;

Con quali criteri si intende proteggere l’area, le persone o cose da eventuali danni provocati da incidenti, incendi,  in un’area boschiva del genere, visto che nelle immediate vicinanze vi sono zone boschive, aree frequentate da turisti e lo stesso plesso del Podere San Francesco, autorizzato al recupero dell’esistente con deliberazione C.C. n° 95 del 07/11/2006, con convenzione stipulata in data 24/11/2008 ?

Quale autorizzazione stabilisce che quella zona sia adibita a “parcheggio pubblico”, visto che il cartello attesta che all’interno del bosco si può parcheggiare senza limite si sosta?

Perché lungo viale della Principessa esistono parcheggi a pagamento e non, ed invece in tale zona adibita a parcheggio, non risiede nessuno tipo di parcometro, visto che su brochures, siti web e altre forme pubblicitarie, viene dichiarata la possibilità di parcheggiare in loco almeno 100 auto?

Nelle immediate vicinanze, a circa 10 metri dal limite est del parcheggio, vi è il primo di alcune strutture adibite a capanni da caccia. Evidentemente non può trattarsi di attività compatibile con una zona dove si può sostare con auto o magari famiglie con camper.

Ortofoto dell’area estratte dalla carta tecnica comunale anno 2016
Ortofoto dell’area estratte dalla carta tecnica comunale anno 2019

 

CONCLUSIONE:

Come riportato dal Regolamento del Patrimonio Arboreo e Arbustivo del Comune di San Vincenzo, “tutte le piante del territorio comunale costituiscono, quali risorse straordinarie, l’irripetibile patrimonio storico-ambientale della città e come tali devono essere tutelate e mantenute in buono stato di conservazione.

Ogni eventuale abbattimento di piante può essere effettuato solo previa autorizzazione dell’autorità comunale competente.”

L’amministrazione comunale, nel Regolamento del Patrimonio Arboreo e Arbustivo, “garantisce sicurezza alla cittadinanza da pericoli di cedimento improvviso di alberi interi odi parti di essi.” Altresì… “limiterà gli abbattimenti a casi strettamente necessari.”

Per tutto quanto in premessa, si richiede

di verificare se il PARCHEGGIO in area boscata, sterrato, su viale della Principessa San Vincenzo davanti alla spiaggia attrezzata per cani, al confine con il Fosso di Botro ai Marmi (est), ha motivo di insistere sull’area;

se l’abbattimento di  decine di alberi in area boscata e dichiarata del nuovo Piano Operativo e Piano Strutturale, “area per attività agricole”, sia stato giustificato, visto il parere negativo della “Conferenza di copianificazione” del 15 Maggio 2018;

Se ci sono gli estremi per dichiarare il presunto parcheggio in oggetto, NON autorizzato, vista anche la Deliberazione della Giunta Comunale n.176 del 19 Luglio 2018 la quale richiama la Delibera GC 56 del 26.03.2018  (Avvio del procedimento congiunto della procedura preliminare di VAS ai sensi dell’art. 23 della L.R.T. n.° 10/2010 e ss.mm.ii., dell’art. 21 della disciplina del PIT e dell’art. 17 della LRT 65/2014 -) Variante al Piano attuativo Podere San Francesco con contestuale Variante al Regolamento Urbanistico, revocandola.

Chiediamo di essere avvisati qualora l’istanza in oggetto venisse archiviata.

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Download istanza

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